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Bozza di proposta del Protocollo d’intesa predisposto dal MIT

BOZZA

PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO DEI TRASPORTI E ALCUNE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Oggetto: principi di revisione del settore degli autoservizi pubblici non di linea

PREMESSO CHE:

1. La legge 4 agosto 2017, n. 124 all’articolo 1, commi 179-182 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l’adozione delle norme delegate;
2. La procedura sancita dalla citata legge n. 124/2017 prevede che il decreto legislativo sia emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
3. Nel mese di febbraio 2017 è stato attivato un tavolo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui hanno preso parte le entità associative più rappresentative del settore del noleggio con conducente (d’ora in avanti: NCC) e taxi;
4. A seguito delle numerose riunioni tenutesi con le associazioni del settore NCC e taxi, delle elaborazioni di documenti da parte delle associazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in avanti: Ministero), il Ministero e le Associazioni di settore firmatarie del presente protocollo concordano sulla opportunità di individuare un nucleo di princìpi da porre a base della revisione dell’assetto normativo del settore;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il Ministero e le Associazioni firmatarie convengono, con il presente protocollo d’intesa, che i contenuti cui dovrà conformarsi l’emanando decreto legislativo debbano essere coerenti con i sottoelencati principi.

1) Il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente (d’ora in avanti: NCC) di cui alla legge 21/1992 costituiscono servizi pubblici non di linea. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC sono contingentate.
2) Gli autoservizi pubblici non di linea costituiscono parte integrante del complesso dei servizi pubblici di natura locale e le autorità pubbliche dovranno preliminarmente considerare nell’ambito delle proprie scelte di programmazione la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC presenti sul territorio, per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per aree o segmenti di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere gestita efficacemente, sotto il profilo dell’economicità, con i servizi “ordinari” di trasporto pubblico locale.
3) I taxi svolgono servizio di piazza e con tariffe amministrate; i servizi NCC si rivolgono all’utenza specifica, non possono svolgere servizio di piazza ed applicano un prezzo non costituente tariffa amministrata.
4) La forma giuridica e i princìpi sulla cumulabilità dovranno essere analoghi a quelli previsti dall’assetto normativo vigente.
5) Per i servizi NCC il bacino territoriale di attività è quello regionale, salvo che la Regione non individui bacini territoriali sub-regionali, ad esempio inter-comunali o corrispondenti al perimetro delle Città Metropolitane. Per i servizi taxi il bacino di utenza è normalmente quello comunale, salvo accordi tra Comuni per individuare bacini diversi e più ampi.
6) Il numero di licenze è determinato dai Comuni sulla base della programmazione e dei criteri emanati dalla Regione, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti; il numero di autorizzazioni è determinato dalla Regione, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti. Il rilascio di licenze e autorizzazioni è a cura dei Comuni.
7) Ai veicoli adibiti a servizi NCC è rilasciata una targa professionale su base regionale .
8) Gli NCC hanno obbligo di rientro alla rimessa -situata nel bacino territoriale di attività- alla fine dell’ultimo servizio programmato nella giornata. La possibilità di consentire eventuali ulteriori prenotazioni oltre quelle già pervenute prima del primo servizio del giorno è subordinata a vincoli (ad esempio adeguato anticipo temporale della prenotazione) che consentano di mantenere nettamente distinti i due tipi di servizi.
9) Agli autoservizi pubblici non di linea si applicano dispositivi di controllo idonei a registrare i “tempi e movimenti” eseguiti, secondo specifiche tecniche che saranno previste, se del caso, con normativa secondaria finalizzati ad agevolare il controllo sul corretto svolgimento dell’attività
10) Presso il CED del MIT è istituito un registro o elenco pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza o di autorizzazione, secondo specifiche che saranno previste, se del caso, con normativa secondaria.
11) Atteso che l’adesione, da parte di operatori NCC e taxi, a più di una piattaforma tecnologica di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (che sia o meno costituita o gestita a cura degli operatori), non viola il divieto di concorrenza sancito all’articolo 2301 del Codice civile, non si applicano vincoli agli operatori NCC e taxi in ordine alla possibilità di aderire a più di una delle predette piattaforme.
12) Le piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea e cioè tra passeggeri e soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione ncc, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a. sono iscritte, a titolo oneroso, in un registro nazionale c/o l’Autorità di regolazione dei trasporti. La predetta Autorità è inoltre preposta a definire e irrogare le sanzioni in caso di infrazioni, da parte dei gestori delle piattaforme, alle disposizioni che le disciplinano;
b. il gestore della piattaforma può legittimamente esercitare l’attività di intermediazione a condizione che la piattaforma I) sia iscritta al registro nazionale; II) abbia sede legale e domicilio fiscale nell’ambito dell’Unione europea, fermo restando il pagamento delle tasse in Italia per i servizi ivi prestati; III) abbia un rappresentante fiscale in Italia; IV) organizzi le proprie attività in modo da garantire il rispetto della vigente normativa di settore da parte dei vettori aderenti (prevedendo una corresponsabilità per le violazioni commesse dal vettore in relazione a prenotazioni intermediate dalla stessa piattaforma); V) definisca e renda noto all’utente, in modo chiaro e trasparente, il valore dell’intermediazione differenziandolo da quello del servizio di trasporto. Compatibilmente con le risorse pubbliche disponibili e purché in modo compatibile con la normativa e l’acquis comunitario in materia di concorrenza, possono essere erogati incentivi alla costituzione di piattaforme tecnologiche istituite e gestite a cura degli operatori, per le quali in ogni caso l’iscrizione al registro sarà a titolo gratuito.
13) Non è consentita l’attività di intermediazione, anche tramite piattaforme informatiche, tra passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge n. 21 del 1992, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il rimborso spese.
14) E’ necessario un periodo -di durata massima di 24 mesi- di moratoria del rilascio di autorizzazioni e licenze, per consentire agli Enti preposti di effettuare una ricognizione sulla congruità e sulla distribuzione territoriale di autorizzazioni e licenze, procedendo se del caso ad un riequilibrio che tenga conto dell’ effettivo ambito di svolgimento del servizio da parte dei singoli operatori, cui potrà essere attribuito titolo preferenziale per i nuovi bandi, nel rispetto di stringenti regole in termini di verifica dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva dell’attività svolta al 31.12.2016
15) Il Ministero si impegna a conformare, per quanto compatibile con la normativa primaria in vigore, il testo del decreto interministeriale ai principi di cui al presente protocollo con particolare riferimento a quanto previsto in materia di piattaforme di intermediazione.

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