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Il TAR Lombardia rigetta un ricorso dei noleggiatori confermando la vigenza della legge 21/92

Il Tar Lombardia rigetta un ricorso cautelare di alcuni noleggiatori che dichiarano di essere degli UBERBLACKISTI e che impugnavano una nota della Polizia Municipale milanese in cui la Polizia anticipava che avrebbe applicato ad UberBlack le sanzioni del codice della strada e della legge 21/1992.

L’ordinanza è importantissima in quanto richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tar Lazio e del Tribunale di Milano sul servizio POP ritiene:

(i) in vigore la legge n. 21/1992 come modificata dall’art. 29 comma 1-quater del milleproroghe del 2008;

(ii) applicabili le sanzioni ivi previste e quelle del codice della strada anche ai noleggiatori che svolgono i servizi attraverso la piattaforma UBERBlack

(iii) contestano le conclusioni raggiunte dal parere del consiglio di stato dello scorso dicembre (confermando invece nella sostanza le conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nelle sentenze di Grottaferrata);

(iv) conferma l’illiceità del servizio UBERPOP

Ordinanza Tar Lombardia, Sez. I, 8.7.16, n. 860 (Uber Black)

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