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Omicidio stradale e reato di lesioni personali – Osservazioni e richiesta di sospensione temporanea decadenza ex art. 59 c.1 Regolamento regionale 2/2014

 

Legge 23 marzo 2016 n° 41, recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n° 274.

Egr. Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia A. Sorte

Egr. Sindaco di Milano G. Pisapia

Spett.le Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia

A tutti i componenti della Conferenza del Servizio Taxi nel Bacino Aeroportuale

 

OGGETTO:          Legge 23 marzo 2016 n° 41, recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n° 274

 

Con la pubblicazione sulla G.U. n° 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge in oggetto la quale introduce nell’ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada.

Pur senza entrare nel merito specifico della norma introdotta, è necessario sottolineare che, tra l’altro, sono profondamente modificate le sanzioni amministrative accessorie per i reati di cui agli art. 589 bis e 590 bis del Codice Penale, con una specifica estensione della sospensione cautelare della patente di guida e/o la revoca della patente stessa.

Tali significative modificazioni entrano a variare il quadro legislativo nel quale è stato varato, con la DGR X/1602 del 4/4/2014 il “Regolamento del Servizio Taxi nel Sistema Aeroportuale Lombardo” il cui quadro operativo sanzionatorio trova applicazione con l’inizio della operatività della Commissione Tecnica Disciplinare di cui all’art. 60 R.R., n° 2/2014.

Premesso che il Regolamento di cui alla DGR X/1602 del 4/4/2014 prevede con il concatenamento degli articoli:

art. 50   Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi

il cui comma 8 stabilisce che: a partire dall’avvio del procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione applicata ai sensi degli art. 55 e 56, il soggetto interessato NON può trasferire la licenza ai sensi dell’art. 16

art. 51   Ritiro dei contrassegni della licenza

il cui comma 1 lettera h) stabilisce: in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della Strada, è previsto il ritiro immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea dei documenti di circolazione e/o di guida del conducente, oppure laddove è prevista la sospensione immediata della circolazione del veicolo stesso.

art. 57   Decadenza della licenza

Il cui comma 1 lettera b) stabilisce che “il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione Tecnica Disciplinare, dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza nei seguenti casi:

… omissis …

  1. b) mancata documentazione, nei termini previsti dall’art. 15, c. 1 dei requisiti previsti o mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7 c. 1 lett. f), g), h), i) e j).

 

Constatato peraltro che la “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” n° 21 del 15/1/1992 stabilisce all’art. 9 (trasferibilità della licenza) il principio di trasferibilità della stessa da parte del titolare che “sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida”;

per quanto sommariamente esposto si richiede l’avvio, con urgenza, di una attenta e congiunta analisi della normativa regolamentare del R.R. 2/2014 con particolare riferimento all’entrata in vigore della legge 23/3/2016 n° 41 ed al meccanismo di automatica decadenza della licenza taxi a nostro avviso abnorme ed extra lege 21/92, nelle more di realizzazione dell’analisi richiesta

SI CHIEDE

la sospensione temporanea del meccanismo di automatica decadenza prevista dal comma 1 dell’art. 59 del vigente regolamento R.R. 2/2014.

 

Il Segretario Generale

Nereo Villa

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