{"id":4203,"date":"2022-07-20T11:57:40","date_gmt":"2022-07-20T09:57:40","guid":{"rendered":"https:\/\/satam.it\/sito\/?page_id=4203"},"modified":"2022-07-20T11:59:26","modified_gmt":"2022-07-20T09:59:26","slug":"legge-quadro-21-92","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/satam.it\/sito\/legge-quadro-21-92\/","title":{"rendered":"Legge quadro 21\/92"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"4203\" class=\"elementor elementor-4203\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f25f8e3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f25f8e3\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8f7708d\" data-id=\"8f7708d\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0edbe75 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0edbe75\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"grassetto\">LEGGE 15 gennaio 1992 , n. 21<\/p>\n<p class=\"SottoTitoloExp\">Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.<\/p>\n\n<div class=\"righetta_preview\"><\/div>\n&nbsp;\n<pre>  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno \napprovato; \n                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n                              PROMULGA \nla seguente legge: \n                               Art. 1. \n                  Autoservizi pubblici non di linea \n \n  1. Sono definiti autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che\nprovvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con\nfunzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici\ndi linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e\nche  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei   trasportati   o   del\ntrasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e\nsecondo orari stabiliti di volta in volta. \n  2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: \n    a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta,  natante\ne veicoli a trazione animale; \n    b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  e   autovettura,\nmotocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 2. \n                          Servizio di taxi \n  1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare  le  esigenze  del\ntrasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si  rivolge  ad\nuna  utenza  indifferenziata;  lo  stazionamento  avviene  in   luogo\npubblico;  le  tariffe  sono  determinate  amministrativamente  dagli\norgani competenti, che stabiliscono anche le modalita' del  servizio;\nil prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  avvengono\nall'interno dell'area comunale o comprensoriale. \n  2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma\n1  la  prestazione  del  servizio   e'   obbligatoria.   Le   regioni\nstabiliscono idonee sanzioni  amministrative  per  l'inosservanza  di\ntale obbligo. \n  3. Il servizio pubblico  di  trasporto  di  persone  espletato  con\nnatanti per il cui stanzionamento sono previste apposite  aree  e  le\ncui tariffe sono soggette a disciplina comunale  e'  assimilato,  ove\npossibile,  al  servizio  di  taxi,  per  cui  non  si  applicano  le\ndisposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o  della\nnavigazione interna, salvo che  per  esigenze  di  coordinamento  dei\ntraffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le  pro-\ncedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 3 \n                 Servizio di noleggio con conducente \n \n  1. Il servizio di noleggio con  conducente  si  rivolge  all'utenza\nspecifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita  richiesta\nper una determinata prestazione a tempo e\/o viaggio. Lo stazionamento\ndei mezzi avviene all'interno delle rimesse o  presso  i  pontili  di\nattracco. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 4.\n                        Competenze regionali\n  1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto\ndi persone mediante autoservizi pubblici non di linea  ai  sensi  del\n<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616<\/a>, e nel\nquadro dei principi fissati dalla presente legge.\n  2.  Le  regioni,  stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni\nnel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi  pubblici\nnon  di  linea,  delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni\namministrative attuative  di  cui  al  comma  1,  al  fine  anche  di\nrealizzare  una visione integrata del trasporto pubblico non di linea\ncon gli altri modi di  trasporto,  nel  quadro  della  programmazione\neconomica e territoriale.\n  3.  Nel  rispetto  delle  norme regionali, gli enti locali delegati\nall'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  cui  al  comma  1\ndisciplinano  l'esercizio  degli  autoservizi pubblici non di linea a\nmezzo di specifici regolamenti, anche  uniformati  comprensorialmente\nper ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.\n  4.  Presso  le  regioni  e  i  comuni  sono  costituite commissioni\nconsultive che operano in riferimento all'esercizio  del  servizio  e\nall'applicazione   dei   regolamenti.   In   dette   commissioni   e'\nriconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni\ndi categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e  alle\nassociazioni degli utenti.\n  5.  Per  le  zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni\npossono stabilire norme speciali  atte  ad  assicurare  una  gestione\nuniforme  e  coordinata  del  servizio, nel rispetto delle competenze\ncomunali.\n  6. Sono fatte salve  le  competenze  proprie  nella  materia  delle\nregioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di\nBolzano.\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 5.\n                         Competenze comunali\n  1. I comuni, nel predisporre  i  regolamenti  sull'esercizio  degli\nautoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:\n    a)  il  numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad\nogni singolo servizio;\n    b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;\n    c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il  servizio\ndi taxi;\n    d)  i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per\nl'esercizio  del  servizio  di  taxi  e  della   autorizzazione   per\nl'esercizio del servizio di noleggio con conducente.\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 6.\n              Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti\n            adibiti ad autoservizi pubblici non di linea\n  1.  Presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e\nagricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti\nadibiti ad autoservizi pubblici non di linea.\n  2.  E'  requisito  indispensabile  per  l'iscrizione  nel  ruolo il\npossesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale  previsto\ndall'ottavo  e  dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle\nnorme sulla disciplina della  circolazione  stradale,  approvato  con\n<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-06-15;393\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393<\/a>, come\nsostituito dall'<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 2 della legge 14 febbraio  1974,  n.  62<\/a>,  e\nsuccessivamente modificato dall'<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 2 della legge 18 marzo 1988,\nn. 111<\/a>, e dall'<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-24;112~art1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n.  112<\/a>.\n  3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita\ncommissione   regionale   che   accerta   i  requisiti  di  idoneita'\nall'esercizio  del  servizio,  con   particolare   riferimento   alla\nconoscenza geografica e toponomastica.\n  4.  Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di\nentrata in vigore della presente legge. Entro lo  stesso  termine  le\nregioni  costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono\ni criteri per l'ammissione nel ruolo.\n  5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile  per\nil  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del servizio di taxi e\ndell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con\nconducente.\n  6.  L'iscrizione  nel  ruolo  e'  altresi'  necessaria per prestare\nattivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti  ad  autoservizi\npubblici  non  di  linea  in qualita' di sostituto del titolare della\nlicenza o dell'autorizzazione per un tempo definito  e\/o  un  viaggio\ndeterminato,  o  in  qualita' di dipendente di impresa autorizzata al\nservizio  di  noleggio  con  conducente  o  di  sostituto   a   tempo\ndeterminato del dipendente medesimo.\n  7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino\ngia'  titolari  di  licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di\nautorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con\nconducente sono iscritti di diritto nel ruolo.\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 7.\n                          Figure giuridiche\n  1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi  o  di\nautorizzazione   per   l'esercizio   del  servizio  di  noleggio  con\nconducente, al fine del libero  esercizio  della  propria  attivita',\npossono:\n    a)  essere  iscritti,  nella  qualita'  di  titolari  di  impresa\nartigiana di trasporto, all'albo  delle  imprese  artigiane  previsto\ndall'<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443<\/a>;\n    b)  associarsi  in cooperative di produzione e lavoro, intendendo\ncome tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero  in  cooperative  di\nservizi,   operanti   in   conformita'   alle   norme  vigenti  sulla\ncooperazione;\n    c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in  tutte  le\naltre forme previste dalla legge;\n    d)  essere  imprenditori  privati  che svolgono esclusivamente le\nattivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.\n  2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza  o\nl'autorizzazione  agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso\ndella licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso\ndi recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.\n  3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza\no l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente\nse non sia trascorso almeno un anno dal recesso.\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 8 \n   Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni \n \n  1.  La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e\nl'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio   con\nconducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso\nbando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la\ndisponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle\nin forma singola o associata. \n  2. La licenza  e  l'autorizzazione  sono  riferite  ad  un  singolo\nveicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un  medesimo  soggetto,\nil cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero\nil cumulo della licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e\ndell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con\nconducente. E' invece ammesso il  cumulo,  in  capo  ad  un  medesimo\nsoggetto, di piu' autorizzazioni  per  l'esercizio  del  servizio  di\nnoleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad  un  medesimo\nsoggetto, il cumulo della licenza per  l'esercizio  del  servizio  di\ntaxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio\ncon conducente, ove eserciti  con  natanti.  Le  situazioni  difformi\ndevono essere regolarizzate entro due anni dalla data di  entrata  in\nvigore della presente legge. \n  3.  Per  poter  conseguire  l'autorizzazione  per  l'esercizio  del\nservizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita'\ndi una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i  veicoli\no i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. \n  4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto  alla\nguida del titolare della licenza per un periodo di tempo  complessivo\ndi almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa  di\nnoleggio con conducente per il medesimo periodo,  costituisce  titolo\npreferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio  del\nservizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio\ndi noleggio con conducente. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 9.\n                    Trasferibilita' delle licenze\n  1.  La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e\nl'autorizzazione   per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con\nconducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona\ndallo   stesso   designata,   purche'   iscritta  nel  ruolo  di  cui\nall'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il\ntitolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:\n    a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;\n    b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';\n    c)  sia  divenuto  permanentemente inabile o inidoneo al servizio\nper malattia, infortunio o per ritiro  definitivo  della  patente  di\nguida.\n  2.  In  caso  di  morte  del titolare la licenza o l'autorizzazione\npossono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti  al  nucleo\nfamiliare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,\novvero  possono  essere  trasferite,  entro il termine massimo di due\nanni, dietro autorizzazione del sindaco, ad  altri,  designati  dagli\neredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti\nnel  ruolo  di  cui  all'articolo  6  ed  in  possesso  dei requisiti\nprescritti.\n  3. Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione\nnon  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'\nesserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento\ndella prima.\n<\/pre>\n<pre>                              Art. 10. \n                       Sostituzione alla guida \n  1. I titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi\npossono essere sostituiti temporaneamente  alla  guida  del  taxi  da\npersone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e  in  possesso  dei\nrequisiti prescritti: \n    a) per motivi di  salute,  inabilita'  temporanea,  gravidanza  e\npuerperio; \n    b) per chiamata alle armi; \n    c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; \n    d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; \n    e) nel caso di incarichi  a  tempo  pieno  sindacali  o  pubblici\nelettivi. \n  2. Gli eredi minori del titolare di  licenza  per  l'esercizio  del\nservizio di taxi possono  farsi  sostituire  alla  guida  da  persone\niscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti\nprescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. \n  3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla  guida  e'  regolato\ncon un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la  disciplina\ndella <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 18 aprile 1962, n.  230<\/a>.  A  tal  fine  l'assunzione  del\nsostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire\nlavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione\ndel posto, di cui alla lettera b) del secondo comma  dell'articolo  1\ndella citata <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;230\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge n.  230  del  1962<\/a>.  Tale  contratto  deve  essere\nstipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori\ndello specifico settore o, in  mancanza,  sulla  base  del  contratto\ncollettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto\ncon il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad  un\ncontratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. \n  4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e  di\nautorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con\nconducente possono avvalersi, nello svolgimento del  servizio,  della\ncollaborazione di familiari, sempreche' iscritti  nel  ruolo  di  cui\nall'articolo 6, conformemente a quanto  previsto  dall'<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art230bis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo  230-\nbis del codice civile<\/a>. \n  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente\nlegge il regime delle sostituzioni alla guida  in  atto  deve  essere\nuniformato a quello stabilito dalla presente legge. \n<\/pre>\n<pre>                               Art. 11 \nObblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi\ne di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con\n                             conducente \n \n  1. I  veicoli  o  natanti  adibiti  al  servizio  di  taxi  possono\ncircolare  e  sostare  liberamente  secondo  quanto   stabilito   dai\nregolamenti comunali. \n  2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  sono\neffettuati con partenza dal territorio del comune che  ha  rilasciato\nla licenza per qualunque destinazione, previo assenso del  conducente\nper le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,  fatto\nsalvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. \n  3. Nel servizio di noleggio con conducente,  esercito  a  mezzo  di\nautovetture, e' vietata la sosta in  posteggio  di  stazionamento  su\nsuolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio  di  taxi.  E'\ntuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali  e  delle  altre\nfacilitazioni alla circolazione previste per i taxi e  altri  servizi\npubblici. \n  4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio  con\nconducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. \n  5. I comuni in cui non e' esercito  il  servizio  di  taxi  possono\nautorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di  noleggio  con\nconducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio\ndi taxi. \n  6.  I  comuni,  ferme  restando  le  attribuzioni  delle  autorita'\ncompetenti  in  materia  di  circolazione  negli   ambiti   portuali,\naeroportuali e  ferroviari,  ed  in  accordo  con  le  organizzazioni\nsindacali  di  categoria  dei  comparti  del  trasporto  di  persone,\npossono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,\npurche' la sosta avvenga in  aree  diverse  da  quelle  destinate  al\nservizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte,  delimitate\ne individuate come rimessa. \n  7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei\nvarchi prospicienti il transito dei passeggeri. \n<\/pre>\n<pre>                              Art. 12.\n                  Caratteristiche delle autovetture\n  1. Le autovetture adibite  al  servizio  di  taxi  sono  munite  di\ntassametro  omologato,  attraverso  la  sola  lettura  del  quale  e'\ndeducibile il corrispettivo da pagare.\n  2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e'  portata\na  conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti\nsul cruscotto dell'autovettura.\n  3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto  un\ncontrassegno luminoso con la scritta \"taxi\".\n  4.  Ad  ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati\nun numero d'ordine ed una targa con  la  scritta  in  nero  \"servizio\npubblico\" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.\n  5.  Le  autovetture  adibite al servizio di noleggio con conducente\nportano,  all'interno  del  parabrezza  anteriore   e   sul   lunotto\nposteriore,  un  contrassegno con la scritta \"noleggio\" e sono dotate\ndi una targa posteriore recante la dicitura \"NCC\" inamovibile,  dello\nstemma  del  comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero\nprogressivo.\n  6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di  entrata\nin  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con  proprio decreto\nl'obbligo di adottare un colore uniforme  per  tutte  le  autovetture\nadibite  al  servizio  di taxi immatricolate a partire dal 1\u009b gennaio\nsuccessivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.\n  7.  A  partire  dal  1\u009b   gennaio   1992   i   veicoli   di   nuova\nimmatricolazione  adibiti  al  servizio  di  taxi  o  al  servizio di\nnoleggio  con  conducente  dovranno   essere   muniti   di   marmitte\ncatalitiche   o  di  altri  dispositivi  atti  a  ridurre  i  carichi\ninquinanti. Tali dispositivi sono individuati  con  apposito  decreto\ndel  Ministro  dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di\nentrata in vigore della presente legge.\n<\/pre>\n<pre>                              Art. 13.\n                            T a r i f f e\n  1. Il  servizio  di  taxi  si  effettua  a  richiesta  diretta  del\ntrasportato  o  dei  trasportati dietro pagamento di un corrispettivo\ncalcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe  determinate\ndalle competenti autorita' amministrative.\n  2.  La  tariffa  e' a base multipla per il servizio urbano e a base\nchilometrica per il servizio extra urbano.\n  3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di  noleggio  con\nconducente  e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il\ntrasporto  puo'  essere  effettuato  senza  limiti  territoriali;  la\nprestazione del servizio non e' obbligatoria.\n  4.  Il  Ministro  dei  trasporti emana, entro un anno dalla data di\nentrata in vigore della presente legge,  disposizioni  concernenti  i\ncriteri  per  la  determinazione  di un tariffa chilometrica minima e\nmassima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.\n<\/pre>\n<pre>                              Art. 14.\n                      Disposizioni particolari\n  1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono  accessibili\na tutti i soggetti portatori di handicap.\n  2.  I  comuni,  nell'ambito  dei regolamenti di cui all'articolo 5,\ndettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per  il\ntrasporto  di  soggetti portatori di handicap, nonche' il numero e il\ntipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche  al  trasporto  di\nsoggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione\ndella  <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge  30  marzo 1971, n. 118<\/a>, e del regolamento approvato con\n<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-04-27;384\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384<\/a>.\n  3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni  provincia\ndalla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,\nprevio parere del competente ufficio  compartimentale  o  provinciale\ndella  motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione, in base\nai  criteri  della  popolazione,  della  estensione  territoriale   e\ndell'intensita'  del  movimento turistico, di cura o di soggiorno, le\nautovetture adibite al servizio di taxi sono  esonerate  dall'obbligo\ndel   tassametro.   E'   inoltre   consentito   che   le  autovetture\nimmatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente\nsiano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.\n  4.  Restano  salve   le   agevolazioni   fiscali   previste   dalla\nlegislazione   statale   e   le   altre   agevolazioni   previste  da\nprovvedimenti adottati dalle regioni.\n<\/pre>\n<pre>                              Art. 15.\n                        Abrogazione di norme\n  1.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili  con  la\npresente legge.\n  2.  I  regolamenti  comunali  in vigore devono essere resi conformi\nalle norme della presente legge entro due anni dalla data  della  sua\nentrata in vigore.\n  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla\nosservare come legge dello Stato.\n   Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992\n                               COSSIGA\n                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio\n                                  dei Ministri\n Visto, il Guardasigilli: MARTELLI<\/pre>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE 15 gennaio 1992 , n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. &nbsp; La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea 1. 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