Dalla Stampa del 9 luglio 2015 – REGISTRATA UNA FLESSIONE SIA PURE NON ELEVATA DELLA DOMANDA DEL SERVIZIO TAXI- PREZZO SENZA REGOLE, NÉ TRASPARENZA

“Nel periodo in concomitanza di Expo ci si aspettava un notevole ampliamento dell’ attività dei taxi” mentre si è registrata “una flessione sia pure non elevata” e a provocarla sembra “che il fattore Uberpop abbia avuto comunque un peso significativo”. Lo sostengono i giudici presieduti da Marina Tavassi nell’ordinanza con cui hanno bocciato il reclamo della multinazionale americana contro il blocco della app.
A Milano “con Expo”, scrive il collegio, “si sarebbe dovuto registrare un aumento della domanda” dei taxi “quantomeno in questi ultimi due mesi”.
“Un aumento che invece non sembra esserci stato”.
Secondo i magistrati, la tesi sostenuta da Uber di una “flessione” effetto “della crisi” va anche rapportata al fatto che la crisi indirizza “le scelte del consumatore verso tipologie di trasporto più economiche”, dunque anche il servizio di Uber.
Con ciò, scrive ancora il tribunale, “sacrificando anche le ragioni di sicurezza e di trasparenza che avrebbero consigliato in tempi diversi scelte più sicure”.

Con questo provvedimento, tra l’ altro, i giudici hanno dato ragione ai tassisti anche su un ricorso presentato contro un singolo driver, tale Roberto.
Se quest’ ultimo decidesse di riprendere il servizio dovrà versare, come stabilito dai magistrati, una “penale di 50 euro” al giorno e di “10euro” per ogni corsa effettuata.

UBER, GIUDICI: “PREZZO SENZA REGOLE, NÉ TRASPARENZA”
“Il sistema dei prezzi di Uberpop non ha regole predeterminate e trasparenti e anche questo elemento non va certo a vantaggio dei consumatori”. Lo scrivono i giudici della sezione specializzata in materia di imprese nell’ ordinanza con cui hanno rigettato il reclamo di Uber contro l’ inibizione dell’ applicazione Uberpop chiesta dalle associazioni di categoria dei tassisti. Secondo i magistrati, quello applicato da Uber non è un “sistema di semplice recupero di costi fissi” come sostenuto da Altroconsumo che con altre associazioni di consumatori si è costituita nel procedimento accanto a Uber contro i tassisti, perché allora non si spiegano “gli aumenti legati a situazioni contingenti, quali l’aumento della domanda in occasione di determinati eventi”.
Neppure si può affermare che il prezzo della corsa sia “effetto dell’ incrocio fra domanda e offerta”, perché “non ha nulla a che fare con il baratto, richiamato dalle associazioni, o altre forme di sharing economy”.

Dalla Stampa del 9 luglio 2015 – CLAUSOLE ESONERO RESPONSABILITÀ NASCOSTE A PASSEGGERI

Se si leggono le clausole di esonero da responsabilità di qualsiasi genere (e quindi soprattutto per i danni alle persone e alle cose) che Uber-Rasier fa sottoscrivere ai propri drivers, non può ignorarsi la forte preoccupazione che deve insorgere a tutela degli ignari passeggeri trasportati, ai quali peraltro nessuna informazione di tal genere viene fornita al momento in cui utilizzano il servizio”.
Lo sottolineano i giudici nell’ ordinanza con cui hanno respinto il reclamo di Uber contro l’ inibizione di Uberpop.
I magistrati sottolineano come “appare di interesse pubblico primario tutelare la sicurezza delle persone trasportate sia tramite garanzie di efficienza delle autovetture utilizzate (collaudi periodici, rinnovo del
veicolo, precisazione delle caratteristiche dello stesso; tutti requisiti richiesti per i taxi); sia tramite garanzie di idoneità, serietà ed equilibrio dei conducenti (limiti di età, esclusione di condanne penali,
esclusione di utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche, periodiche verifiche psico-attitudinali; anche queste imposte ai taxi); sia infine tramite adeguate coperture assicurative, in primo luogo in termini di
operatività delle stesse per il trasporto di persone, nonché in termini di adeguati massimali di assicurazione rca”. Se i tassisti sono obbligati a ottemperare a tutte queste garanzie, per contro Uber, “il cui trasporto non è a titolo di pura cortesia, ma è invece remunerato e quindi di carattere commerciale”, le ignora tutte perché “tutto è affidato alla volontarietà di colui che si offre come autista”.
E “nessuna avvertenza in tal senso è contenuta nelle informazioni poste sul sito di Uber, né tantomeno viene fornita all’atto della richiesta o dell’accettazione del passaggio.

Dalla Stampa 9 luglio 2015 – APP NON LIMITA INQUINAMENTO O TRAFFICO

SORPRENDE CHE ALCUNE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI SIANO INTERVENUTE A SOSTEGNO DEL RECLAMO PROPOSTO DA UBER

“Appare evidente che il sistema posto in atto da Uber non vale a limitare in alcun modo l’inquinamento o la concentrazione del traffico in quanto, ove pure si voglia accogliere la tesi di Uber che la clientela del proprio servizio non sarebbe sottratta ai tassisti”.

Altrimenti, è il ragionamento del collegio che ha respinto il reclamo della multinazionale statunitense contro l’inibitoria di Uberpop, “si dovrebbe concludere che tali clienti in mancanza di Uber si rivolgerebbero ai mezzi di trasporto pubblico di linea ovvero all’ uso di biciclette o city cars (alcune peraltro elettriche”.

Insomma, per i giudici “sorprende che alcune associazioni di consumatori siano intervenute a sostegno del reclamo proposto da Uber ipotizzando che tale servizio possa valere a ridurre l’inquinamento della città o il livello del traffico”.

Accanto a Uber si erano costituite le associazioni Altroconsumo, Casa del consumatore, Codici onlus – Centro per i diritti del cittadino e Assoutenti.

Dalla Stampa del 9 luglio 2015 – UBER, RESPINTO NEL MERITO IL RECLAMO CONTRO TASSISTI

ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI CONCORRENZA SLEALE

Respinto anche nel merito il reclamo di Uber contro i sindacati e le associazioni di categoria dei tassisti, che avevano ottenuto in via cautelare la sospensione di Uberpop, l’applicazione che permetteva a chiunque di inventarsi tassista senza licenza.
Nel loro ricorso, i tassisti sostenevano che Uber ha realizzato e organizzato un sistema equivalente al radiotaxi, attraverso il quale i conducenti reclutati offrono un servizio di taxi da ritenersi abusivo.

Secondo la tesi dei ricorrenti, l’applicazione Uberpop consente alla multinazionale di acquisire un vantaggioconcorrenziale, consistente nella possibilità per gli autisti aderenti al servizio di non sostenere determinati costi e conseguentemente di offrire, nel loro medesimo mercato, lo stesso servizio a prezzi notevolmente inferiori.

La situazione, a loro avviso, è aggravata dalla circostanza che Milano sta ospitando Expo 2015.
Quindi il 25 maggio il giudice Claudio Marangoni aveva inibito l’app Uberpop in via cautelare e urgente, accertando la sussistenza di concorrenza sleale.
Contro tale decisione, la multinazionale statunitense aveva presentato reclamo e il 10 giugno il giudice Marina Tavassi, della sezione civile specializzata imprese, lo aveva rigettato in via cautelare e straordinaria.

La decisione di Tavassi aveva fino a oggi un valore temporaneo perché il giudice doveva fissare un’udienza collegiale che si è tenuta il 2 luglio per le discussioni nel merito delle parti.
Nel frattempo al reclamo di Uber si sono associate le associazioni Altroconsumo, Casa del consumatore, Codici onlus – Centro peri diritti del cittadino e Assoutenti.
Oggi la conferma del rigetto del reclamo.

UBER, GRASSI: “ANCORA TRIBUNALE DECIDE PER IL RISPETTO DELLE REGOLE”

“Per la terza volta il Tribunale di Milano condanna il servizio UberPop come concorrente sleale e irrispettoso delle regole che vigono nell’ ambito del servizio di trasporto non di linea.

Una vittoria ribadita che infonde fiducia negli operatori regolari e volontà di perseguire affinché non predominano le leggi del far west dove ognuno può sovvertire le normative esistenti in nome della liberalizzazione selvaggia e senza remore.

Insisto nel voler puntualizzare che la professionalità e la deontologia non possono improvvisarsi in barba alla sicurezza e alle norme che regolano un servizio di pubblica utilità.

Sono oramai due anni che si tenta con tutte le forze di precisare che non è temuta la concorrenza sana e leale ma il timore nasce dalla diversità e disparità con cui uno stesso servizio viene condotto”.

Lo afferma Raffaele Grassi, di Valori per Milano, presidente della commissione Commercio di palazzo Marino e presidente di S.A.Ta.M.