Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale.
2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende:
a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l’aumento e la razionalizzazione dell’offerta, l’ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio e l’integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico;
b) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l’adozione di tecnologie innovative, la definizione di contratti di servizio che incentivino il raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell’utenza;
c) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell’integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l’obiettivo di combattere l’evasione tariffaria;
d) migliorare la lettura dell’offerta complessiva del sistema, mettendo a disposizione del pubblico opportuni strumenti per l’informazione, la comunicazione e la consultazione integrata, anche a livello regionale, di orari, percorsi, tariffe;
e) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l’universalità, la fruibilità e l’economicità delle prestazioni;
f) assicurare gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’intero sistema di trasporto pubblico regionale e locale;
g) migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l’utilizzo di tecnologie innovative e il rinnovo del parco circolante e la promozione del mobility manager aziendale e d’area;
h) supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;
i) promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendo la crescita della competitività e dell’imprenditorialità;
j) migliorare la velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico.
3. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge ed al fine di assumere le decisioni che ne costituiscono attuazione, la Regione predilige il ricorso agli istituti della concertazione e della programmazione negoziata.
Art. 2
(Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Ai fini della presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell’ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale si articolano in:
a) servizi ferroviari;
b) servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita;
c) servizi automobilistici;
d) servizi di navigazione;
e) servizi aerei ed elicotteristici.
2. I servizi di cui al comma 1 si classificano in:
a) servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata;
b) servizi non di linea, negli altri casi.
3. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), allorché di linea, si classificano in:
a) servizi comunali, che sono svolti nell’ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell’ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
b) servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto alla lettera a);
c) servizi interurbani, che sono svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a province diverse, salvo quanto previsto alla lettera a).
4. Sono ricompresi nei servizi di linea:
a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
b) i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
c) i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche;
c bis) i servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi.(1)
5. Sono ricompresi nei servizi non di linea:
a) i servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente;
b) i servizi di taxi e di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
6. Sono servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale i servizi non convenzionali, quali a titolo esemplificativo sistemi che prevedano l’uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.
TITOLO II
RIPARTO DELLE FUNZIONI
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale. In particolare:
a) coordina l’attuazione della presente legge;
b) definisce le linee strategiche della mobilità regionale attraverso il programma regionale della mobilità e dei trasporti, approva il programma dei servizi ferroviari e gli indirizzi programmatici per l’applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità;
c) definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, l’affidamento dei servizi, la stipulazione dei relativi contratti, l’attività di monitoraggio e controllo e l’informazione all’utenza;
d) sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile;
e) svolge i compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell’articolo 17;
f) promuove lo sviluppo coordinato dell’intermodalità;
g) definisce le politiche tariffarie, ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici, e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale;
h) elabora lo schema della Carta della qualità dei servizi, in cui sono previsti i diritti degli utenti e le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative;
i) programma gli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti, gli enti locali e le agenzie per il trasporto pubblico locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata;
j) promuove lo sviluppo delle forme complementari di mobilità di cui all’articolo 2, comma 6, e le altre forme di mobilità sostenibile;
k) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali di cui all’articolo 30, comma 3, lettera a), procedendo ai relativi affidamenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e europea, e stipulando i conseguenti contratti;
l) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo relativamente alla infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ivi compresi il controllo dell’accesso alla rete di competenza regionale e l’allocazione della relativa capacità, intesa quale somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
m) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), il procedimento di formazione e approvazione dei piani urbani della mobilità ed individua i comuni tenuti alla approvazione di tali piani;
n) detta gli indirizzi ed individua i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del d.lgs. 285/1992;
o) sviluppa il sistema informativo dei trasporti e della mobilità e il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico;
p) approva il programma regionale dell’infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS – Intelligent Transport Systems);
q) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
r) promuove e sostiene azioni volte all’integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
2. La Regione esercita inoltre le funzioni e i compiti di seguito elencati:
a) assegna ed eroga alle province, ai comuni e alle agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 7 le risorse finanziarie disponibili per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza;
b) svolge compiti di regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda, previo risanamento tecnico-economico di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché sul lago d’Iseo;
c) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e relative norme regionali applicative, le modalità per l’utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
d) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne, le quali sono vincolanti per gli enti preposti alla gestione del demanio delle acque interne e per tutti gli altri soggetti che utilizzino tale demanio;
d bis) disciplina, tramite regolamento, il servizio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c bis), e ne esercita le funzioni di programmazione, affidamento e controllo; l’inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l’applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;(2)
e) disciplina, anche mediante regolamenti, i servizi aerei ed elicotteristici;
f) individua, in accordo con gli enti locali, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici;
g) individua, in accordo con gli enti locali e le autorità di bacino lacuale di cui all’articolo 48, le localizzazioni ottimali per la costruzione di idroscali e idrosuperfici;
h) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all’articolo 2, comma 4;
i) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all’articolo 2, comma 5;
j) disciplina, anche mediante regolamenti, le agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 45;
k) svolge le altre funzioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Fino all’attuazione dell’articolo 23, commi da 14 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di seguito elencate, le province esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:
a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c);
b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole;
c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
d) l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l’impianto insiste maggiormente;
e) l’approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all’articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
f) la stipulazione dei contratti di servizio, l’erogazione dei corrispettivi e l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali;
g) il rilascio, ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell’autorizzazione per l’immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata;
h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l’alienazione degli autobus di linea;
i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più comuni, con l’eccezione dei servizi svolti in area urbana, nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi interurbani individuati alla lettera a), qualora l’impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione sovraprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l’impianto insiste maggiormente;
j) l’individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell’arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l’individuazione dei criteri per garantire l’accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap, nonché l’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all’articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
l) la promozione e il sostegno di interventi ed azioni volte all’integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
3. In sede di attuazione dell’articolo 23, commi da 14 a 22 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, l’esercizio unitario delle funzioni di cui al comma 2è assicurato dalle agenzie per il trasporto pubblico locale.
4. Le province esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) la determinazione, nel rispetto dell’unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall’agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l’obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l’entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
b) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l’impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione interprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l’impianto insiste maggiormente;
c) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell’ambito del territorio di un singolo comune;
d) il rilascio, ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l’immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e c).
5. Sono conferite inoltre alle province le funzioni e i compiti concernenti:
a) l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 6 della legge 21/1992;
b) l’autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
c) le autorizzazioni all’uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
d) l’iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e degli articoli 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
e) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del Codice della navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. 631/1949;
f) la vigilanza sull’attività delle scuole nautiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
g) l’autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;
h) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente;
i) le funzioni di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l’indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l’attività istruttoria connessa al rilascio dell’attestato.
6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle province dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
7. Le province possono affidare, previo accordo, l’esercizio delle funzioni di propria competenza diverse da quelle di cui al comma 2 alle agenzie per il trasporto pubblico locale.
Art. 5
(Funzioni delle comunità montane)
1. Spettano alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativamente a:
a) impianti a fune di ogni tipo aventi finalità turistico-ricreative e relative infrastrutture di interscambio, con esclusione delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune, di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a);
b) servizio di vigilanza sull’esercizio di impianti di cui alla lettera a).
2. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle comunità montane dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
3. Le comunità montane possono affidare, previo accordo, l’esercizio delle funzioni di propria competenza alle province o alle agenzie per il trasporto pubblico locale.
Art. 6
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. I comuni esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:
a) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi comunali e di area urbana, di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), nonché dei servizi in aree a domanda debole o diffusa;
b) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di un solo comune, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
c) l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell’ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell’ambito del territorio del comune capoluogo di Regione, la competenza spetta al comune capoluogo di Regione;
d) l’approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all’articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
e) la stipulazione dei contratti di servizio, l’erogazione dei corrispettivi e l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
f) l’espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti gli impianti fissi che operano nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo linee tramviarie, filoviarie, metropolitane, gli ascensori e le scale mobili utilizzati quali impianti di risalita di trasporto pubblico locale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi comunali e di area urbana individuati alla lettera a);
g) il rilascio, ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell’autorizzazione per l’immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), anche effettuati a chiamata;
h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l’alienazione degli autobus di linea;
i) l’individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell’arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l’individuazione dei criteri per garantire l’accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap, nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, l’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
j) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
k) la promozione dell’utilizzo, della fruibilità e dell’accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto.
3. I comuni esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) l’approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole, da parte delle agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;
b) l’adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l’accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotramviarie;
c) la determinazione, nel rispetto dell’unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall’agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l’obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l’entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
d) l’espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;
e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l’impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani;
f) limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell’agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l’istituzione, l’affidamento, la stipulazione dei contratti e l’erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui all’articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall’agenzia per il trasporto pubblico locale;
g) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), che si svolgono interamente nell’ambito del territorio di un singolo comune.
4. Sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alla disciplina di cui all’articolo 48, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l’accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
b) il rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, nonché l’accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
c) il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’articolo 91 del d.p.r. 631/1949.
5. Le funzioni e i compiti di cui al comma 4, lettere a) e b), sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d).
6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite ai comuni dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
7. I comuni possono affidare, previo accordo, l’esercizio delle funzioni di propria competenza di cui ai commi 3 e 6 alle agenzie per il trasporto pubblico locale.
Art. 7
(Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)
1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano: (3)
a) Bergamo;
b) Brescia;
c) Como, Lecco e Varese;
d) Cremona e Mantova;
e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
f) Sondrio.
2. I bacini possono aggregarsi fra loro mediante deliberazione delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati e previo parere favorevole della Giunta regionale, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni degli enti interessati, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
3. In ciascuno dei bacini territoriali di cui al comma 1è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l’agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.
3 bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l’ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.(4)
3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l’assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l’utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.(4)
4. Fermo restando il numero massimo dei bacini individuati al comma 1, i confini dei bacini possono essere modificati, nel rispetto degli obiettivi della presente legge, con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale o congiuntamente delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati.
5. Le agenzie per il trasporto pubblico loca le sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di cui al comma 1. Nel rispetto della legge, l’ordinamento e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell’Unione Province Lombarde (UPL) e dell’Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle agenzie, nonché le relative attribuzioni.(5)
6. Sono organi delle agenzie:
a) l’assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
d) il direttore, nominato dall’agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al quale compete la responsabilità gestionale; ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell’art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nel caso in cui nessuno degli idonei all’elenco regionale accetti l’incarico presso l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, il direttore è nominato dall’agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco i cui requisiti sono individuati dalla provincia di Sondrio, sentita la Giunta regionale e la stessa agenzia, nel rispetto dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);(6)
e) l’organo di revisione.
7. Entro trenta giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore regionale competente in materia, se delegato, indice una conferenza di servizi con gli enti locali, per la predisposizione dello statuto che dovrà rispettare le linee guida adottate dalla Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di svolgimento della prima riunione, la conferenza elabora una proposta di statuto. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali, è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al comma 5. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza. Lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. L’agenzia è costituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto, con decreto del Presidente della Giunta o dell’assessore regionale competente in materia, se delegato. Entro trenta giorni dalla costituzione dell’agenzia, il presidente della provincia con il maggior numero di abitanti convoca l’assemblea dell’agenzia per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate dall’assemblea, secondo le maggioranze stabilite dallo statuto e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d’amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.(7)
8 bis. In considerazione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la durata degli organi fondamentali di cui al comma 8è prorogata di dodici mesi per l’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Brescia.(8)
9. L’organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono definiti dallo statuto, che disciplina altresì le modalità di nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l’individuazione degli atti fondamentali delle agenzie che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell’agenzia, nonché l’individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse. Lo statuto può disciplinare la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), designato dall’assemblea. In caso di conferimento di deleghe operative ai membri del consiglio di amministrazione, lo statuto può derogare alla disposizione del comma 6, lettera b). L’assemblea degli enti approva a maggioranza qualificata gli atti fondamentali delle agenzie, tra i quali il programma di bacino dei trasporti pubblici, le modalità di affidamento del servizio ai sensi dell’articolo 22 e le procedure di vigilanza e di controllo.
10. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:(9)
a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all’articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento delle quote;
b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo Statuto.
10.1. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti all’agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:(10)
a) al comune di Milano è riservata almeno il 40 per cento delle quote;
b) le province e alla Città metropolitana di Milano è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
 
c) ai comuni capoluogo, con l’eccezione di Milano, è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
 
d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia o Città metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia o alla Città metropolitana e assegnate in parti eguali alle altre province, nonché alla Città metropolitana partecipanti alla agenzia.
10.2. Le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti alle agenzie partecipate da due o tre province, a eccezione dell’agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:(10)
a) alle province è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
 
b) ai comuni capoluogo è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
 
c) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.
10.3. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:(10)
a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l’80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018.
 
10.4. Le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. A tal fine l’assemblea dell’agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. L’assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana di cui alla legge 56/2014 nomina i rappresentanti dei comuni non capoluogo nell’assemblea dell’agenzia del trasporto pubblico locale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. I consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo di cui al primo periodo del presente comma e i direttori delle agenzie restano in carica sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti di diritto privato. Il presidente provvede alla convocazione dei rappresentanti degli enti partecipanti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, al fine di procedere al rinnovo dell’Assemblea.(11)
10.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Seconda legge di semplificazione 2019’, le decisioni di cui al comma 10 bis, lettere a), b) e c) sono assunte dall’assemblea dell’agenzia con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote.(10)
10.6. Qualora le agenzie non provvedano ad attuare, nei termini stabiliti, quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, è applicata la sanzione di cui all’articolo 60, comma 6.(10)
10.7. Sono fatti salvi gli atti adottati dalle assemblee e dai consigli di amministrazione delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Seconda legge di semplificazione 2019’.(10)
10 bis. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:(12)
a) l’approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 13;
b) l’approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
c) l’approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 45;
devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all’erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio.
11. In conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida sulle agenzie adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 10, la Regione partecipa alle agenzie per favorire l’integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza, anche al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province di cui all’articolo 4, comma 2, in sede di attuazione dell’articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011.(13)
12. Per garantire la corretta attuazione in ciascun bacino delle politiche strategiche regionali ed assicurare la coerenza tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, le agenzie e la Regione possono ricorrere agli strumenti della programmazione negoziata, definendo il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.
13. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l’approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 13, nonché la loro regolazione e controllo;
b) l’elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l’integrazione intermodale nei bacini;
c) l’approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all’articolo 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione;
d) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
f) l’affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l’intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), inclusa l’applicazione dei premi e delle penali;
h) la verifica dell’osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base della disciplina contenuta nel regolamento di cui all’articolo 44;
i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all’integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l’utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l’informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
3) politiche commerciali e di incentivazione all’utilizzo;
k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell’immagine e della diffusione dell’informazione presso l’utenza;
l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 45, con oneri a carico delle agenzie;
m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall’agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
1) programmazione dei servizi;
2) contratti di servizio;
3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
4) aspetti tariffari;
5) dati di monitoraggio;
n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15;
o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
p) l’autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;
p bis) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l’esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l’adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio del servizio.(14)
14. Le agenzie possono svolgere le ulteriori funzioni che gli enti locali, ai sensi degli articoli 4, comma 7, 5, comma 3, e 6, comma 7, stabiliscano di esercitare in forma associata, ivi incluse le funzioni relative all’organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.(15)
Art. 8
(Funzioni soppresse)
1. Restano soppresse le funzioni amministrative relative a:
a) approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
b) assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
c) presa d’atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);
d) approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell’articolo 85 del d.p.r. 616/1977.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
CAPO I
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 9
(Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)
1. Gli strumenti di programmazione sono:
a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti;
b) il programma dei servizi ferroviari;
c) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne;
d) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale.
2. La Regione individua, quale modalità per favorire l’integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti. A tale scopo è istituita, presso la competente direzione generale, la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, che viene consultata al fine della elaborazione degli atti di competenza regionale di cui al presente Capo, nonché, su proposta dell’assessore regionale competente, in relazione alle ulteriori iniziative di rilevanza regionale e aventi un significativo impatto sul settore del trasporto pubblico locale sotto il profilo finanziario e operativo.
3. I componenti della Conferenza regionale di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’assessore delegato e durano in carica per l’intera legislatura. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, che è composta da:
a) l’assessore regionale competente o suo delegato;
b) gli assessori provinciali competenti o loro delegati;
c) gli assessori dei comuni capoluogo di provincia competenti o loro delegati;
d) un rappresentante di ciascuna delle agenzie per il trasporto pubblico locale;
e) un rappresentante dell’ente per la navigazione sui laghi d’Iseo, Endine e Moro;
f) i presidenti dell’Unione province lombarde (UPL), dell’Associazione Regionale Comuni Lombardi (ANCI Lombardia) e dell’Unione regionale delle Camere di commercio lombarde;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle imprese di trasporto pubblico locale maggiormente rappresentative in ambito regionale;
h) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante dell’azienda gestore del servizio di trasporto pubblico locale del comune capoluogo di Regione;
j) un rappresentante delle aziende di gestione dei servizi di navigazione regionale;
k) i rappresentanti delle aziende ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti nel territorio della regione;
l) i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, e i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Alle sedute della Conferenza regionale possono partecipare, su invito del Presidente della Giunta regionale o dell’assessore delegato, i rappresentanti di altri soggetti interessati ai temi trattati.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 10
(Programma regionale della mobilità e dei trasporti)
1. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di programmazione socio-economica e territoriale della Regione e tenendo conto, laddove già adottata, della programmazione definita dalle agenzie per il trasporto pubblico locale e dagli enti locali. In particolare, il programma provvede a:
a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all’evoluzione dell’offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
b) individuare obiettivi, politiche ed azioni per favorire il riequilibrio e l’integrazione modale e tariffaria;
c) indicare l’assetto fondamentale delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare.
2. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative a:
a) trasporto ferroviario;
b) trasporto auto filo metro tramviario;
c) viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
d) trasporto aereo;
e) trasporto lacuale e fluviale;
f) logistica e intermodalità;
g) mobilità sostenibile, con l’obiettivo di promuovere, di concerto con gli enti e le aziende interessate, l’utilizzo di strumenti tra i quali le piste ciclabili, le corsie preferenziali protette, il car sharing, il bike sharing e ogni altro strumento atto a favorire la diffusione di tecnologie e mezzi innovativi ad impatto zero.
3. La proposta di programma o di singola sezione funzionale ed i relativi aggiornamenti sono elaborati dalla Regione sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, nonché dei dati dell’indagine di cui al comma 5 e di eventuali altre informazioni disponibili, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale.
4. Le proposte sono adottate almeno ogni otto anni dalla Giunta regionale e quindi trasmesse al Consiglio regionale per la loro approvazione.(16)
5. La Regione svolge, con cadenza almeno quinquennale, un’indagine origine-destinazione dei flussi di mobilità al fine di acquisire dati ed informazioni utili per il monitoraggio, l’attuazione e l’aggiornamento del programma regionale della mobilità.(17)
6. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal programma regionale della mobilità e dei trasporti e dai suoi aggiornamenti sono individuati nell’ambito del documento strategico annuale previsto dall’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e finanziati dalle leggi di programmazione economico-finanziaria regionale.
Art. 11
(Programma dei servizi ferroviari)
1. Il programma dei servizi ferroviari è elaborato dalla Giunta regionale sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, nonché previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di massimizzare l’integrazione tra i servizi ferroviari e le altre modalità di trasporto.
2. Il programma dei servizi ferroviari, approvato dalla Giunta regionale, individua in particolare:
a) l’offerta ferroviaria, articolata in servizi regionali e suburbani, finalizzata al completamento sull’intera rete regionale del cadenzamento e all’estensione delle fasce orarie di servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alla relativa evoluzione, connessa all’attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;
b) le modalità volte ad assicurare la massima integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto, individuando le principali stazioni, centri e nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile a completamento dei servizi ferroviari;
c) la disciplina dell’utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale, assicurando prioritariamente la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;
d) le strategie per il miglioramento della qualità, della accessibilità e della fruibilità del servizio ferroviario, nonché per l’incremento della velocità commerciale e gli interventi per il miglioramento dell’accessibilità alle stazioni;
e) il programma di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile connesso all’offerta ferroviaria;
f) le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti relativi alla qualità ed al miglioramento del materiale rotabile;
g) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all’utenza;
h) gli interventi infrastrutturali necessari per attuare la programmazione dei servizi.
3. All’attuazione del programma dei servizi ferroviari si procede previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale.
4. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti dei viaggiatori devono essere coinvolti prima di procedere alle modifiche della programmazione degli orari dei servizi ferroviari.
5. (18)
Art. 12
(Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne)
1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d’acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell’ente preposto alla gestione del demanio, approva il programma degli interventi predisposto dalla competente direzione generale.
1 bis. Il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne individua le azioni di ammodernamento, completamento, manutenzione e realizzazione delle opere riguardanti le vie navigabili e i porti della navigazione interna.(19)
2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione e di realizzazione degli interventi.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE DI BACINO
Art. 13
(Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)
1. I programmi di bacino del trasporto pubblico locale costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale in ciascuno dei bacini territoriali di cui all’articolo 7 e contengono, in coordinamento con quanto previsto dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi e hanno durata pari al contratto di servizio, con possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall’articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. In particolare, i programmi di bacino provvedono alla ridefinizione della rete dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), raccordandola con il programma regionale della mobilità e dei trasporti di cui all’articolo 10, se approvato, con gli strumenti di programmazione di competenza degli enti locali e con i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all’articolo 11 e con le altre modalità di trasporto, con gli obiettivi di:
a) realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di garantire adeguati servizi a tutela dell’utenza pendolare;
b) garantire l’ottimizzazione degli orari e delle frequenze;
c) garantire la qualità e l’efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti;
d) assicurare lo sviluppo dell’intermodalità e l’integrazione dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico;
e) sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali.
3. I programmi di bacino definiscono in via prioritaria:
a) l’offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l’obiettivo di incentivare l’attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari individuati dal programma di cui all’articolo 11;
b) la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell’agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
d) i criteri per migliorare l’accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi, anche mediante l’attuazione di interventi concordati con gli enti locali e le aziende concessionarie quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di corsie riservate, l’asservimento degli incroci semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di zone a traffico limitato (ZTL);
e) le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di cui all’articolo 2, comma 6;
f) i criteri per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
g) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi nel campo della mobilità e del traffico volti a migliorare l’efficacia del trasporto pubblico locale;
h) l’ammontare delle risorse disponibili per finanziare l’offerta programmata dei servizi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare la programmazione dei servizi;
i) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all’utenza.
4. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e di programmazione che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, i programmi di bacino sono redatti dalle agenzie per il trasporto pubblico locale, previa concertazione con la Giunta regionale, laddove questa non partecipi all’agenzia. I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, tenendo conto delle risorse disponibili, nonché sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15 e previo espletamento delle consultazioni di cui all’articolo 7, comma 13, lettera m); i piani di bacino sono approvati dalle agenzie previo parere favorevole della Giunta regionale.
5. All’attuazione dei programmi di bacino si procede previa consultazione delle conferenze locali del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 7, comma 13, lettera m).
CAPO IV
CONTROLLO E MONITORAGGIO
Art. 14
(Controllo e vigilanza)
1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40 esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari; l’individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.
3. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
Art. 15
(Sistema di monitoraggio)
1. La Regione, d’intesa con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40, e sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, anche al fine di costituire la base dati utile per l’elaborazione degli strumenti di programmazione, cura la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, omogeneo sul territorio regionale, finalizzato alla verifica del livello di soddisfazione dell’utenza, di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori, nonché alla acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per supportare le scelte regionali in merito al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. La Regione individua il livello minimo dei dati del sistema di monitoraggio e gli standard uniformi ed omogenei sul territorio regionale per il loro reperimento, disciplinando, in particolare, gli indicatori, le modalità tecnico-operative, i tempi della rilevazione, anche presso gli utenti, e di trasmissione dei dati, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico.
3. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40, sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l’erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(20)
Art. 16
(Informazione all’utenza)
1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), l’ente di cui all’articolo 40 e le aziende di trasporto assicurano, mediante l’adozione di standard uniformi, la divulgazione all’utenza e l’omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, anche in relazione alle politiche regionali nel settore della mobilità e delle infrastrutture. In tale ambito ogni agenzia per il trasporto pubblico locale garantisce la predisposizione della mappa delle linee e degli orari del trasporto pubblico nel bacino di competenza.
2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale promuovono, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione, la partecipazione e la sponsorizzazione di apposite iniziative e l’adozione di idonei strumenti di comunicazione, anche mediante il ricorso a tecnologie di informazione innovative e a specifiche politiche di promozione del sistema.
3. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, le aziende sono tenute a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto pubblico nei termini e con le modalità stabiliti con atto di Giunta regionale; alle aziende che non forniscono, nei termini stabiliti, le informazioni e i dati, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
Art. 16 bis
(Clausola valutativa)(21)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, per favorire la circolazione delle merci e per garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti in Lombardia.
2. A tal fine, anche avvalendosi delle informazioni risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, la Giunta regionale presenta al Consiglio con cadenza biennale e, limitatamente agli aspetti sullo stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario regionale, con cadenza annuale, una relazione che documenta e descrive:
a) la progressiva implementazione del programma regionale di mobilità e trasporti e gli esiti conseguiti, anche in termini di avvicinamento agli obiettivi target stabiliti, di rispetto dei tempi programmati e di impiego delle risorse stanziate per gli interventi realizzati, nonché le eventuali criticità riscontrate, indicandone le ricadute sul programma e le decisioni assunte o da assumere per farvi fronte;
b) i punti di forza e di attenzione riscontrati nell’assetto di governance e nell’organizzazione dei servizi definiti dalla legge e dai suoi provvedimenti attuativi, anche riferendo sui livelli di integrazione modale e tariffaria raggiunti, sull’applicazione dei costi standard per il riparto delle risorse e sui fabbisogni di mobilità consolidati o emergenti;
c) le modalità e gli esiti delle azioni intraprese per la consultazione degli utenti, degli operatori e degli enti pubblici interessati dall’attuazione degli interventi e il grado di soddisfazione dei servizi espresso dall’utenza;
d) il contributo progressivamente apportato dall’attuazione della legge al miglioramento della congestione stradale, all’incremento del trasporto collettivo, della sicurezza e dell’accessibilità dei servizi, alla riduzione dell’impatto dei trasporti sull’ambiente;
e) lo stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario regionale. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, la relazione approfondisce gli aspetti relativi al contratto di servizio, all’offerta, alla qualità del servizio, al materiale rotabile e alle risorse economiche, mentre relativamente alla rete fornisce informazioni sugli aspetti infrastrutturali e sugli investimenti sulle tratte regionali in concessione.
 
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 17
(Risorse per il trasporto pubblico locale)
1. I servizi di trasporto pubblico locale, qualitativamente e quantitativamente finalizzati a soddisfare la domanda di mobilità delle persone, sono definiti:
a) quanto ai servizi ferroviari, dalla Regione, nel programma dei servizi ferroviari, sulla base delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale;
b) quanto ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalle agenzie per il trasporto pubblico locale, nei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del presente articolo;
c) quanto ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) sui laghi d’Iseo, Endine e Moro, dall’ente di cui all’articolo 40, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e sentite le agenzie per il trasporto pubblico locale, definisce i criteri per l’individuazione dei costi standard e dei fabbisogni di mobilità, l’ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale e destinate al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), nonché, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, ultimo periodo, delle risorse per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza delle agenzie per il trasporto pubblico locale. La Giunta regionale definisce i criteri di distribuzione delle suddette risorse fra i diversi bacini in conformità alla disciplina di cui al comma 4.(22)
3. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e d’intesa con l’ente di cui all’articolo 40, definisce l’ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale per il finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera c).
4. Il riparto delle risorse regionali di cui al comma 2è determinato, in conformità ad apposita disciplina adottata dalla Giunta regionale, con riferimento:
a) ai costi standard dei servizi, tenendo conto delle diverse modalità di trasporto, nonché di indicatori strutturali relativi alla popolazione e alle caratteristiche territoriali;
b) ai fabbisogni di mobilità.
c) (23)
5. Nella definizione della disciplina di cui al comma 4, la Giunta regionale tiene conto, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, delle ulteriori risorse destinate al rinnovo del parco mezzi, dell’entrata in servizio di nuove infrastrutture, nonché della necessità di perseguire e mantenere l’equilibrio del sistema, anche con riferimento alla graduale evoluzione del modello di contribuzione pubblica dal criterio dei costi storici a quello dei costi standard per il finanziamento dei servizi.
6. In ciascuno dei bacini di cui all’articolo 7, le agenzie per il trasporto pubblico locale, d’intesa con gli enti locali, definiscono, anche attraverso forme integrative di finanziamento, le risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 2, poste a carico degli enti locali medesimi, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio annuale e pluriennale, per il finanziamento dell’offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati dall’agenzia e stipulano appositi accordi con la Regione, gli enti locali ed eventuali altri soggetti finanziatori al fine di:
a) definire termini, condizioni e modalità di erogazione per il triennio successivo delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi di propria competenza, risultanti dall’insieme delle risorse regionali e delle risorse a carico degli enti locali e di altri soggetti individuate ai sensi del presente articolo;
b) definire i parametri per il conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza dei servizi per il triennio successivo.
7. In caso di ritardo da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale o degli enti competenti nell’adempimento di determinazioni assunte dalla Regione, la medesima, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione delle risorse per tutta la durata dell’inadempimento.
8. La Giunta regionale può attribuire alle agenzie per il trasporto pubblico locale un sostegno finanziario a copertura dei maggiori oneri per servizi di trasporto pubblico locale nel caso di calamità naturali, nel caso di eventi straordinari verificatisi in aree di difficile accessibilità dovuta alle caratteristiche morfologiche del territorio, nel caso di provvedimenti straordinari ed urgenti per la sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico, nonché nel caso di aree temporaneamente non dotate di un’idonea copertura da parte della rete ferroviaria, a causa di interventi infrastrutturali.(24)
Art. 18
(Contratti di servizio)
1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dagli operatori con la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. I contratti di servizio, redatti in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, devono definire, per ogni tipologia di servizio, i parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, anche sulla base degli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti ai sensi dell’articolo 17. I contratti di servizio devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) incentivare lo sviluppo della qualità dei servizi offerti, l’ottimizzazione e il coordinamento della rete, attraverso un programma di esercizio dettagliato e regole operative per la variazione dei servizi e per il coordinamento con altre modalità di servizio;
b) garantire adeguati standard di servizio, anche tenendo conto della dinamica dei costi e dei ricavi;
c) ottimizzare i processi gestionali, anche attraverso l’introduzione di adeguati sistemi di premi e penali, di indennizzi a favore dell’utenza, nonché di strumenti di conciliazione;
d) sviluppare politiche commerciali volte ad incrementare i passeggeri trasportati ed i ricavi, anche attraverso l’espansione della rete di vendita, lo sviluppo di un’immagine coordinata dei servizi e la riduzione dell’evasione tariffaria;
e) assicurare il coinvolgimento obbligatorio delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 461, della legge 244/2007.
3. I contratti di servizio devono prevedere l’adozione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, con le modalità del comma 2, lettera e), e garantire la trasparenza dei dati rilevati mediante tale sistema, in conformità alla disciplina di cui all’articolo 15, nonché disciplinare termini e modalità dell’informazione all’utenza.
4. L’efficacia dei provvedimenti concessori già prorogati in base alla normativa previgente cessa al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del d.lgs. 422/1997.
Art. 19
(Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale)
1. La Regione promuove il miglioramento e la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il ricorso ad apposite forme integrative di finanziamento.
2. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), assegna alle agenzie per il trasporto pubblico locale e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile, in particolare mediante sostituzione con mezzi e tecnologie ecocompatibili a basso o nullo impatto ambientale e con dotazione tecnologica atta a favorire l’accessibilità al servizio per categorie svantaggiate e di miglioramento delle strutture e delle tecnologie funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale. La Regione può vincolare l’assegnazione delle risorse alla realizzazione di progetti di miglioramento del sistema, quali lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile con caratteristiche individuate dalla Regione, la dotazione dei mezzi di un sistema atto ad individuarne in automatico la posizione in tempo reale, allo scopo di fornire le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e informazione all’utenza di cui agli articoli 15 e 16, nonché ad ulteriori iniziative di rilevanza regionale inerenti allo sviluppo di politiche di mobilità sostenibile. L’intervento regionale può essere innalzato, rispetto al limite ordinario del 50 per cento, previsto dalla l.r. 34/1978, sino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile in base a meccanismi di premialità finalizzati alla tutela ambientale, alla promozione della mobilità sostenibile ed all’attuazione di progetti innovativi coerenti con le politiche regionali. È data altresì facoltà alle agenzie per il trasporto pubblico locale e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, di dotarsi in proprio di sistemi atti a rilevare in automatico la posizione dei mezzi in tempo reale.
3. La Regione, sentite le Agenzie e, sino alla loro costituzione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni capoluogo di provincia, definisce i vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità, nonché le modalità per il rilascio da parte della competente Agenzia, previo parere della direzione regionale competente, dell’autorizzazione all’alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche e, con particolare riguardo al materiale rotabile su gomma, i criteri di assegnazione, che si possono basare anche su meccanismi premiali che tengano conto, in particolare, di: (25)
a) riduzione dell’età media dei mezzi in servizio riferibili a un determinato arco temporale;
b) quota di cofinanziamento per l’acquisto dei mezzi;
c) acquisizione di tecnologie funzionali alla realizzazione e allo sviluppo di sistemi tariffari integrati, di monitoraggio e di informazione all’utenza;
d) impiego di modalità di alimentazione dei mezzi a basso o nullo impatto ambientale;
e) quota di mezzi accessibili a persone con disabilità;
f) tempi di realizzazione dei programmi di rinnovo dei mezzi.
 
4. L’inosservanza dei vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità di cui al comma 3, ferma restando l’applicazione della l.r. 24/2006 in tema di restituzione dei contributi, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100.000,00 ad euro 400.000,00. La suddetta sanzione non si applica nei casi di anticipata alienazione dei mezzi di cui al comma 3.(26)
4 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 13, lettera g), applicano le sanzioni di cui al comma 4 e destinano i relativi proventi allo svolgimento delle funzioni del trasporto pubblico locale. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e la graduazione delle sanzioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).(27)
5. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordo con le agenzie per il trasporto pubblico locale e gli enti locali, interventi di riqualificazione alle stazioni e fermate esistenti, il rinnovo ed il potenziamento del materiale metrotranviario e la realizzazione e lo sviluppo degli impianti tecnologici delle linee metropolitane e tramviarie, nonché delle tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione e dei sistemi integrati di informazione all’utenza.
6. La Regione promuove interventi per il ripristino, il riadattamento e l’ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto, anche storici, per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali.
7. La Regione assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riqualificazione ed al completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.
8. La Giunta regionale, tenuto conto del programma dei servizi ferroviari, definisce i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario per realizzare i programmi di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile ferroviario.
Art. 20
(Interventi per la promozione di servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)
1. Per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per l’utilizzo del trasporto pubblico locale nelle aree geografiche svantaggiate, la Regione e le agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l’introduzione di tecnologie innovative.
2. Per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle zone e negli agglomerati caratterizzati da elevati livelli di congestione e di inquinamento individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 24/2006, la Regione e le agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, quali i servizi complementari di cui all’articolo 2, comma 6.
3. Nelle zone e negli agglomerati individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 24/2006, gli enti locali definiscono, d’intesa con la Regione e con l’agenzia per il trasporto pubblico locale territorialmente competente, le misure e gli interventi volti alla riduzione dei livelli di congestione e di emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, anche individuando zone a basso livello di emissioni, nonché introducendo tecnologie innovative.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Regione, mediante la stipulazione di accordi con le agenzie per il trasporto pubblico locale e con gli enti locali, promuove specifici progetti volti al miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare ed al soddisfacimento di particolari esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole.
5. La Regione favorisce la stipulazione di accordi, volti a promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, tra i gestori di trasporto pubblico e le aziende, gli istituti scolastici e le università o gli enti dotati di mobility manager o che abbiano stipulato accordi collettivi che prevedono la corresponsione di buoni trasporto o l’acquisto di abbonamenti per i dipendenti e gli studenti.
Art. 21
(Stazioni e centri di interscambio)
1. La Giunta regionale, in attuazione degli strumenti di programmazione del trasporto pubblico locale e al fine di favorire l’integrazione e l’interscambio fra i diversi mezzi di trasporto, promuove la stipulazione di appositi accordi con le agenzie, gli enti pubblici, i proprietari o i gestori dei centri interessati, le aziende di trasporto pubblico e altri soggetti interessati, per favorire la riqualificazione delle stazioni, la realizzazione di centri di interscambio e la relativa gestione, anche in ambiti interurbani non prossimi alle aree urbane, al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico interurbano, la promozione delle forme complementari di mobilità di cui all’articolo 2, comma 6, e l’introduzione di tecnologie innovative che favoriscano l’utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, assicurando altresì l’incremento della sicurezza e dell’accessibilità sulla base di standard di qualità definiti dalla Regione, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nonché il coordinamento e la diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti. Qualora gli interventi comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, la Giunta regionale promuove accordi di programma.
2. Nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere l’acquisto o il riutilizzo, da parte degli enti locali interessati, di aree del territorio regionale sedi di linee ferroviarie dismesse, oppure di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati.
3. Nei comuni non sede di autostazioni, gli enti locali promuovono una o più fermate dotate di elevati standard di qualità, quali aree attrezzate in sede protetta, pensiline, paline elettroniche, parcheggi biciclette, la cui realizzazione sarà prevista nell’ambito degli interventi di cui al comma 4.
4. Negli accordi di cui al presente articolo sono definiti i tempi e le modalità di intervento, di utilizzo e gestione delle aree, le competenze e gli oneri a carico di ciascun soggetto sottoscrittore, nonché la quota di cofinanziamento a carico della Regione nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Per favorire il miglioramento dell’accessibilità al servizio ferroviario e metropolitano, la maggiore sicurezza degli utenti, la migliore fruibilità ed il minor affaticamento da parte delle persone con disabilità, per i progetti di opere ed impianti per l’ammodernamento e la messa a standard delle stazioni e delle fermate esistenti sulla rete ferroviaria e metropolitana ricadenti nel territorio regionale, ove la indisponibilità di aree idonee o la particolare configurazione delle stesse non consentano l’ottemperanza delle disposizioni di cui all’Allegato, punto 2.1.2 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), oppure il progetto preveda rampe di sviluppo lineare effettivo superiore a cinquanta metri, la pendenza massima ammessa è pari all’8 per cento.
6. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, individua fra le priorità della promozione del trasporto pubblico regionale la realizzazione di adeguate aree di interscambio presso la rete delle stazioni regionali. A tal fine istituisce azioni premiali per favorire l’attestazione del trasporto pubblico presso le stazioni, garantisce parcheggi, anche per biciclette, da destinare all’utenza pendolare, promuove l’attestazione anche di altre modalità di mobilità sostenibile, ivi compresa la mobilità dolce.
CAPO II
SERVIZI AUTO FILO METRO TRAMVIARI E SU IMPIANTI A FUNE
SEZIONE I
SERVIZI DI LINEA
Art. 22
(Procedure per l’affidamento dei servizi)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l’affidamento dei servizi è disposto dalle agenzie per il trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché di gestione imprenditoriale del servizio improntata al miglioramento della qualità, all’integrazione tariffaria, all’equilibrio della gestione e all’incremento dei viaggiatori.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le agenzie per il trasporto pubblico locale ricorrono, nel rispetto della normativa vigente e in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi e al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza del gestore. Per particolari ragioni territoriali, economiche o tecniche, le agenzie possono ricorrere, con provvedimento motivato e previo parere non vincolante della Regione, a modelli di remunerazione a costo lordo, nei quali il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell’ente affidante, garantendo comunque, mediante adeguati meccanismi incentivanti, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le agenzie per il trasporto pubblico locale organizzano le procedure per l’affidamento dei servizi a livello dei bacini territoriali di competenza, secondo quanto previsto dai programmi di bacino del trasporto pubblico locale e dalle linee guida elaborate dalla Regione.
4. In ciascuno dei bacini territoriali la procedura per l’affidamento del servizio potrà essere realizzata anche sulla base di più lotti contendibili, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
a) ciascun lotto non deve essere inferiore a dieci milioni di vetture/chilometro annue;
b) ciascun bacino può essere suddiviso al massimo in tre lotti, salvo i bacini composti da tre o più province che possono essere suddivisi al massimo in sei lotti.
5. In presenza di particolari esigenze derivanti dalla specificità dell’area omogenea, come densità abitativa e morfologia del territorio, dalla domanda di mobilità o dall’esigenza di realizzare l’effettiva contendibilità del lotto, è possibile derogare alle previsioni di cui al comma 4, anche in presenza di bacini di dimensioni inferiori a dieci milioni di vetture/chilometro annue, con atto motivato adottato dall’agenzia, previo parere favorevole della Giunta regionale.
6. Con provvedimento della Giunta regionale sono approvate le linee guida di coordinamento per l’affidamento dei servizi e la partecipazione degli operatori alle gare, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente, nonché ai seguenti principi:
a) favorire forme effettive di competizione tese al miglioramento della qualità del servizio;
b) permettere l’aggiudicazione delle procedure di affidamento a raggruppamenti temporanei di imprese;
c) garantire la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento secondo modalità non discriminatorie anche per le imprese di minori dimensioni presenti sul mercato, prevedendo proporzionati requisiti minimi di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per la partecipazione dei concorrenti, in forma singola o associata, ed il ricorso all’avvalimento;
d) consentire il ricorso al subaffidamento, disciplinandone limiti e condizioni nel rispetto del principio di trasparenza e prevedendo che le imprese indichino, in sede di offerta, la quota massima;
e) prevedere nei bandi di gara e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), delle altre leggi vigenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.
7. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo nei casi di subentro di altro gestore, di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale.
8. Al fine di garantire i principi di terzietà e parità di trattamento, nel caso in cui gli enti locali aderenti alle agenzie per il trasporto pubblico locale che affidano i servizi possiedano partecipazioni all’interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le agenzie nominano le commissioni aggiudicatrici delle procedure per l’affidamento in modo che la maggioranza dei commissari sia formata da esperti esterni all’agenzia e agli enti locali partecipanti, dotati di requisiti di professionalità, competenza ed indipendenza individuati dalla Regione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia, che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera f), e all’ente di cui all’articolo 40.
10. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 23
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l’accesso al mercato del territorio regionale, le agenzie per il trasporto pubblico locale individuano, previo parere favorevole della Giunta regionale, i beni essenziali, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per l’esercizio del trasporto pubblico locale finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche, che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie, salvo quanto previsto, per i gestori uscenti, dall’articolo 4, commi da 29 a 35, del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011.
2. Sono in ogni caso ricompresi fra i beni essenziali per l’esercizio del trasporto pubblico locale reti, impianti fissi, materiale rotabile filo metro tranviario e relativi depositi, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).(28)
3. Qualora l’agenzia per il trasporto pubblico locale non possa inserire i depositi del gestore uscente tra i beni essenziali, considerato che l’approvvigionamento sul mercato di tali impianti risulta particolarmente complesso ed oneroso, al fine di garantire l’equità sopra richiamata, l’agenzia, di concerto con gli enti locali, individua idonee aree di parcheggio al fine di garantire ad ogni operatore interessato la possibilità di effettuare il servizio a parità di oneri con i concorrenti.
4. Le agenzie per il trasporto pubblico locale definiscono i limiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione alla procedura per l’affidamento di un servizio di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti proprietari dei beni individuati ai sensi dei commi 1 e 2 come essenziali per l’esercizio del medesimo servizio oggetto di affidamento.
5. I beni non essenziali per l’esercizio del trasporto pubblico locale, finanziati a qualsiasi titolo, anche parzialmente, con risorse pubbliche, mantengono il vincolo di destinazione d’uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il gestore uscente non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo gestore, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo; in tale caso decade il vincolo di destinazione d’uso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, il nuovo gestore gode del diritto di prelazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera f), e all’ente di cui all’articolo 40.
SEZIONE II
SERVIZI NON DI LINEA
Art. 24
(Servizi non di linea)
1. La Regione disciplina, con regolamento, la programmazione e l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, anche mediante natante, nonché, per i servizi di cui alla legge 21/1992, i criteri e le procedure per determinare il contingente complessivo delle licenze e delle autorizzazioni assentibili e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni della licenza per l’esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
4. L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva superiore a novanta giorni, comporta la revoca della licenza per l’esercizio del servizio taxi in caso di violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane. L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:
a) dell’obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale o dell’area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.
La revoca è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.
Art. 24 bis
(Sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente) (29)
1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 218/2003, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati sia al loro specifico impiego nel servizio. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con mezzi non adibiti al servizio di noleggio, non revisionati, non muniti di cronotachigrafo funzionante, non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza, nonché nell’accertata violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992 che comportino il fermo del veicolo;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni all’attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con autobus non indicati alla provincia o alla Città metropolitana e dunque non presenti nel Registro regionale telematico di cui all’articolo 5 del regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente);
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima intesa come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dei documenti di cui all’articolo 6, comma 4, del regolamento regionale 6/2014;
d) infrazioni relative alla omessa o tardiva comunicazione alla provincia competente o alla Città metropolitana delle circostanze di cui all’articolo 3, comma 2, all’articolo 5, comma 8, lettera a), e all’articolo 7, comma 3, del regolamento regionale 6/2014;
e) mancato o ritardato pagamento della quota di iscrizione annuale al Registro regionale di cui all’articolo 5, comma 7 e comma 8, lettera b), del regolamento regionale 6/2014.
 
2. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
3. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
5. Le infrazioni cui al comma 1, lettera e), sono sanzionate con il versamento dell’importo dovuto per la quota di iscrizione annuale al Registro regionale, maggiorato del 30 per cento.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima, come previsto al punto 1) della tabella di cui all’Allegato A della presente legge.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana, che li destinano al finanziamento delle funzioni di cui al regolamento regionale 6/2014 e alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro telematico.
8. Le province e la Città metropolitana dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all’articolo 6 della legge 218/2003, sulla base dei seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino a un massimo di quaranta giorni;
b) nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell’impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino a un massimo di sessanta giorni.
 
9. Le province e la Città metropolitana procedono alla sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di sette giorni sino a un massimo di trenta giorni;
b) nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino a un massimo di quarantacinque giorni.
 
10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, come previsto al punto 2) della tabella di cui all’Allegato A della presente legge:
a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;
b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 9, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;
c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.
 
12. Incorre, inoltre, nel provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività l’impresa che:
a) non provvede alla corresponsione della quota di iscrizione di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 5 del regolamento regionale 6/2014, sino all’avvenuto pagamento di quanto dovuto;
b) non regolarizza la propria posizione entro il termine massimo previsto dalla diffida di cui all’articolo 7, comma 2, del regolamento regionale 6/2014, sino all’effettiva reintegrazione del requisito.
 
13. Le province e la Città metropolitana dichiarano il divieto di prosecuzione dell’attività, con conseguente cancellazione dal Registro di cui all’articolo 5 del regolamento regionale 6/2014, nei casi in cui:
a) l’impresa effettua il servizio quando l’esercizio dell’attivitàè sospeso;
b) l’impresa incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;
c) l’impresa utilizza, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici, in violazione dell’articolo 6, comma 2, del regolamento regionale 6/2014;
d) l’impresa che sia incorsa nel provvedimento di sospensione di cui al comma 12, lettera b), non regolarizza la propria posizione entro e non oltre centoventi giorni;
e) l’impresa non adotta il regime di contabilità separata di cui all’articolo 10 del regolamento regionale 6/2014.
 
14. Il divieto di prosecuzione dell’attività comporta l’impossibilità per l’azienda sanzionata di presentare una nuova SCIA su tutto il territorio regionale:
a) per il periodo di un anno a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, nei casi di cui al comma 13, lettere a), b), c) ed e);
b) per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, nei casi di cui al comma 13, lettera d).
 
Art. 25
(Ruolo dei conducenti)
1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l’iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
a) conducenti di autovetture;
b) conducenti di motocarrozzette;
c) conducenti di natanti;
d) conducenti di veicoli a trazione animale.
2 bis. L’iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.(30)
3. Sono iscritti al ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui al presente articolo.
4. Risponde al requisito di idoneità chi:
a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
5. Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
6. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l’esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
7. Sono requisiti indispensabili per l’iscrizione al ruolo dei conducenti:
a) l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
c) il possesso del titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.
Art. 26
(Commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)(31)
1. Le province provvedono a costituire commissioni tecniche provinciali, così composte:
a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;
b) (32)
c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
d) un rappresentante dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile;
e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;
g) due esperti della materia, designati dalla giunta provinciale;
h) un rappresentante designato dall’ANCI, sezione regionale;
i) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo è contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all’attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.
4. Compete alle commissioni:
a) valutare la regolarità delle domande presentate per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
b) espletare le prove di esame in conformità alla disciplina dettata dai regolamenti provinciali e della Città metropolitana(33).
Art. 27
(Interventi per la mobilità sostenibile ed a favore della sicurezza)
1. La Regione promuove il miglioramento della mobilità con particolare riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare e sostiene lo sviluppo di tecnologie volte alla diffusione di autoveicoli ad emissioni zero, tra i quali gli impianti di rifornimento e ricarica, attraverso la stipulazione di accordi con gli enti pubblici, i proprietari o i gestori degli impianti e gli altri soggetti interessati. Gli accordi sono stipulati secondo criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Regione diffonde la conoscenza di tecnologie innovative e buone prassi nel settore della mobilità sostenibile e della sicurezza anche attraverso la creazione e pubblicizzazione di apposito catalogo delle stesse su strumenti informatici.
3. Per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, la Regione concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati, nelle forme previste dall’articolo 7 della legge 21/1992 per:
a) l’acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale e anche a trazione elettrica, di prima immatricolazione, destinati al servizio taxi;
b) la predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di soggetti con disabilità;
c) l’installazione sul veicolo di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti, nonché della strumentazione finalizzata al monitoraggio e al miglioramento dell’offerta dei servizi, ivi incluse tecnologie innovative di comunicazione e localizzazione;
d) la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a basso o nullo impatto ambientale.
4. Il contributo di cui al comma 3, lettera a), è corrisposto in conto capitale fino a un massimo del 50 per cento del costo di fatturazione del veicolo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e fino ad un valore massimo di euro 20.000,00.
5. Il contributo di cui al comma 3, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del 75 per cento del costo di fatturazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
6. I contributi non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni precedenti e sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da normative comunitarie, statali e regionali. Per i contributi di cui al comma 3, lett. a), il termine di tre anni decorre dalla data di immatricolazione; per i contributi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il termine di tre anni decorre dalla data di fatturazione del relativo intervento.(34)
7. La Giunta regionale, con deliberazione, determina i criteri, le procedure di accesso ai contributi e le relative modalità di erogazione.
SEZIONE III
NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO
Art. 28
(Servizi di collegamento con gli aeroporti)
1. I collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile sono garantiti mediante:
a) servizi di trasporto pubblico per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea, definiti nel programma dei servizi ferroviari, nei programmi di bacino o nei contratti di servizio;
b) servizi di trasporto pubblico per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea.
2. La Giunta regionale disciplina i servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al comma 1, lettera b), ad eccezione dei servizi taxi e di autonoleggio con conducente ivi incluse le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma sono esercitati dalle imprese di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all’Agenzia per il trasporto pubblico locale nel cui territorio di competenza è ubicato il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta. La SCIA deve essere presentata garantendo un’adeguata copertura del servizio, il possesso di idonea certificazione di qualità da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di comfort dei veicoli impiegati. Le aziende debbono altresì comunicare le caratteristiche dei servizi offerti, il programma di esercizio, le tariffe applicate e le modalità di informazione all’utenza.(35)
3. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall’insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume annuo di traffico almeno pari a due milioni di passeggeri. In deroga a tale limite, la Regione può motivatamente estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori in cui si collocano. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati, come individuati con atto della Giunta regionale, sono legittimati a svolgere il servizio di taxi negli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo, con l’obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano da tali aeroporti sull’intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale hanno l’obbligo della prestazione del servizio sull’intero territorio del bacino per le corse che non originano dagli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo, ma che originano dal territorio di uno dei comuni integrati. Nei suddetti comuni si applica l’integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione degli operatori di ciascun comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri comuni.(36)
4. La Regione, sentite le associazioni di categoria dei tassisti, promuove fra gli enti locali integrati di cui al comma 3, l’esercizio associato delle seguenti funzioni:
a) definizione delle modalità di svolgimento del servizio, ivi compresa l’articolazione dei turni;
b) applicazione degli adeguamenti tariffari;
c) gestione dei reclami dell’utenza;
d) monitoraggio e controllo;
e) applicazione della disciplina relativa alle conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze.
5. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, definisce con regolamento una disciplina omogenea per l’esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, stabilendo in particolare:
a) la definizione delle regole per determinare il contingente complessivo delle licenze e dei criteri per l’integrazione di nuovi comuni nel bacino aeroportuale;
b) le modalità di svolgimento del servizio di taxi e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da una commissione disciplinare, della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze;
c) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l’intero arco delle ventiquattro ore;
d) la definizione di un sistema tariffario unico, ivi incluse tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, criteri per la determinazione e l’adeguamento annuale delle tariffe;
e) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio del servizio;
f) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
g) la costituzione di una commissione consultiva di bacino cui partecipano sette rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte in apposito albo regionale, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, nonché tre rappresentanti degli organi di vigilanza dei comuni integrati nel bacino e sette rappresentanti dei comuni integrati nel bacino.
Art. 29
(Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)
1. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di autonoleggio con conducente nell’ambito del bacino aeroportuale, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all’utenza.
2. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio di autonoleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformità all’articolo 1174, comma 2, del Codice della navigazione, qualora l’inosservanza riguardi un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio aeronautico.
CAPO III
SERVIZI FERROVIARI
Art. 30
(Sistemi di trasporto ferroviari)
1. La Regione riconosce ai sistemi di trasporto ferroviari la funzione di asse portante del sistema integrato della mobilità regionale delle persone e delle merci e orienta verso tali sistemi la domanda di mobilità proveniente dal territorio, attraverso:
a) un’offerta di servizi differenziata e adeguata per qualità e quantità, che si qualifica mediante l’adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile;
b) lo sviluppo e la gestione del sistema ferroviario quale componente fondamentale della programmazione del territorio e della salvaguardia dell’ambiente;
c) l’espansione e la razionalizzazione del traffico merci per ferrovia, in funzione del contenimento del traffico merci su gomma.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano le funzioni e i compiti che riguardano i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale, intesi come tutti i servizi che si svolgono sul territorio regionale e interessano la mobilità delle persone, al fine di migliorare la qualità e la soddisfazione degli utenti.
3. Sono servizi ferroviari di interesse regionale:
a) i servizi ferroviari di competenza della Regione, che comprendono tutti i servizi che si svolgono all’interno del territorio regionale e i servizi interregionali di interesse locale assegnati alla Regione in attuazione dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997;
b) i servizi ferroviari interregionali di competenza di altre regioni o dello Stato, che comprendono i servizi interregionali di interesse locale o nazionale che transitano sul territorio lombardo e che sono stati assegnati ad altre regioni o allo Stato in quanto rientranti nel servizio universale;
c) i servizi ferroviari commerciali, che comprendono i servizi ferroviari, svolti sul territorio regionale, rispondenti agli interessi commerciali delle imprese esercenti e non gravati da obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente.
4. Per i servizi ferroviari di cui al comma 3, lettera a), la Regione determina le condizioni e gli obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente, ove opportuno anche in accordo con le regioni limitrofe, e procede all’individuazione dei soggetti esercenti secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.
5. Allo scopo di realizzare la pubblicizzazione del sistema di trasporto ferroviario in concessione alla Ferrovienord s.p.a. ed al fine di procedere alla ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie onde garantire, nel quadro della politica territoriale, un servizio regionale di trasporto integrato con il sistema delle Ferrovie dello Stato, la Regione assume e detiene una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale della Ferrovie Nord Milano s.p.a., avente sede in Milano. La partecipazione in ogni caso non è inferiore al 54 per cento del capitale sociale.
6. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della Ferrovie Nord Milano s.p.a. sono designati ai sensi dello Statuto regionale. Essi sono vincolati nell’esercizio del mandato all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.
Art. 31
(Servizi ferroviari di competenza della Regione)
1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi ferroviari di sua competenza attraverso:
a) la progettazione del modello di orario dei servizi ferroviari, basato su una struttura cadenzata di servizi caratterizzata da frequenze e velocità che tengano conto delle infrastrutture progressivamente attivate e delle esigenze di mobilità della popolazione;
b) la definizione degli interventi infrastrutturali funzionali ai servizi ferroviari programmati e coerenti con le esigenze del territorio;
c) l’integrazione con altre modalità di trasporto pubblico, tramite la progettazione coordinata degli orari, l’integrazione tariffaria, lo sviluppo dei centri di interscambio e la diffusione dell’informazione sui servizi;
d) la creazione delle condizioni per conseguire miglioramenti dell’economicità delle prestazioni e della qualità dei servizi.
2. I servizi ferroviari di competenza della Regione vengono definiti e progettati, sentite le agenzie per il trasporto pubblico locale competenti per territorio e la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9, nel rispetto dei seguenti obiettivi:
a) implementazione dei nodi orario di interconnessione regionali attraverso una struttura gerarchica e cadenzata di servizi;
b) incremento della capacità e della velocità del sistema, anche grazie alla realizzazione dei necessari adeguamenti e potenziamenti delle infrastrutture;
c) graduale incremento delle corse, all’interno della maglia strutturata, dando priorità alle relazioni che presentano elevati indici di affollamento ed un arco di servizio limitato;
d) incremento delle relazioni regionali effettuate con servizi diretti ed aumento della velocità commerciale nei collegamenti tra i comuni capoluogo di provincia, ivi compresi quelli delle regioni limitrofe;
e) attivazione di adeguati nodi di interconnessione con i servizi ferroviari a lunga percorrenza e con gli altri servizi di trasporto pubblico locale;
f) garantire nel trasporto pubblico regionale le relazioni dirette tra i comuni capoluogo di provincia e il capoluogo di Regione;
g) incremento del numero di treni che consentano il servizio di trasporto biciclette, anche negli orari di punta.
Art. 32
(Servizi di competenza di altre regioni o dello Stato)
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi di cui all’articolo 30, comma 3, lettera b), procede mediante stipulazione di intesa con l’amministrazione interessata.
2. L’intesa di cui al comma 1è acquisita, sentite le aziende di trasporto interessate, in relazione:
a) all’offerta di servizi per la parte che si svolge nel territorio regionale;
b) all’indicazione di massima della capacità ferroviaria da utilizzare;
c) alle modalità di integrazione con gli altri servizi di interesse regionale che sono esercitati sulla medesima linea o su linee ad essa direttamente collegate, anche per garantire un’adeguata mobilità fra le regioni;
d) all’impegno che le aziende di trasporto interessate adottino sistemi tariffari coerenti con il regolamento di cui all’articolo 44;
e) alle modalità per l’adeguamento dell’offerta dei servizi in relazione allo sviluppo della domanda e degli altri servizi di interesse regionale.
Art. 33
(Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, la Regione affida i servizi ferroviari di sua competenza, mediante la stipulazione di contratti di servizio, ad imprese ferroviarie individuate, nel rispetto della normativa vigente e, in via ordinaria, mediante procedura ad evidenza pubblica. La Regione, d’intesa con le agenzie, può effettuare l’affidamento congiunto dei servizi territoriali (TPL e SFR), affidando all’agenzia l’espletamento della gara.
2. Le imprese ferroviarie hanno accesso alla rete nazionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, ed alla rete regionale, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 38.
3. La Regione svolge analisi di mercato attraverso la richiesta pubblica di manifestazioni di interesse alle imprese ferroviarie disposte a gestire una o più direttrici ferroviarie. Nelle manifestazioni di interesse, redatte in conformità ad apposito bando regionale, le imprese dovranno precisare tempi, modi e condizioni per l’avvio del servizio.
4. In tutti i casi di successione nell’esercizio del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all’effettivo subentro del nuovo gestore. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.
5. I servizi ferroviari di cui all’articolo 30, comma 3, lettera c), sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su ferro, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
6. La Regione, in relazione alle esigenze di coordinamento tra le reti ed i sistemi di trasporto e per agevolare la mobilità delle persone, può concordare con i gestori dei servizi di cui al comma 5 interventi di natura tariffaria che non compromettano l’equilibrio economico della gestione.
Art. 34
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Nel rispetto del principio di libera concorrenza, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell’impresa ferroviaria affidataria del servizio da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).(37)
2. L’impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1 si impegna a mettere a disposizione i beni stessi o comunque a cederli all’impresa affidataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente all’indizione delle procedure di affidamento, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all’impresa affidataria.
2 bis. Negli atti relativi alle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l’impegno a carico dell’impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all’acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.(38)
3. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, può acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.
4. Nel caso non si raggiunga l’accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con suo provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio del servizio ferroviario oggetto di affidamento e determina in via unilaterale l’indennità da offrire all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento la Giunta regionale determina altresì i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 4, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’indennità offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso tale termine senza che vi sia stata accettazione scritta dell’offerta ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilità del nuovo soggetto gestore del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Tale provvedimento è oggetto d’immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.
6. L’indennità di cui al comma 4, che l’impresa affidataria del servizio deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, è determinata con riferimento ai costi di ammortamento e di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonché al loro valore commerciale residuo, al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati.
7. La Regione e gli enti locali, previo parere favorevole della Regione, possono acquistare il materiale rotabile:
a) direttamente dall’impresa ferroviaria uscente, ancorché non dichiarato bene essenziale;
b) reperendolo sul mercato, anche al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento;
c) incaricando dell’acquisto il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, mediante convenzione che disciplini le modalità di gestione del materiale acquistato.
8. Il materiale rotabile acquistato con risorse della Regione e dagli enti locali, anche attraverso il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, è assegnato in comodato d’uso all’impresa ferroviaria affidataria del servizio.
Art. 35
(Procedure e garanzie per il trasferimento del personale)
1. La Regione prevede nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.
Art. 36
(Infrastruttura ferroviaria)
1. L’infrastruttura ferroviaria è costituita dall’insieme di infrastrutture, impianti e tecnologie ubicati sul territorio regionale e funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario. L’individuazione dei beni che costituiscono l’infrastruttura avviene ai sensi della normativa vigente.
2. La gestione, l’utilizzo e gli investimenti relativi all’infrastruttura ferroviaria sono di competenza regionale limitatamente all’infrastruttura attualmente oggetto di concessione a favore di Ferrovienord s.p.a..
3. La Regione esercita, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, le funzioni ed i compiti relativi all’affidamento della gestione ed alla regolamentazione dell’accesso alla rete di propria competenza, ai sensi della vigente normativa, ed assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il funzionamento integrato, efficace e coordinato di tutte le infrastrutture ferroviarie presenti sul suo territorio, anche attraverso la stipulazione di accordi con il Governo e con il gestore della rete statale.
Art. 37
(Gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di sicurezza, la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale è affidata dalla Giunta regionale al gestore dell’infrastruttura ferroviaria mediante rilascio di concessione avente la medesima scadenza della concessione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T/2000. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sotto i profili decisionale, giuridico, organizzativo e societario, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, nelle forme ammesse dalla normativa vigente.(39)
2. La Regione può stipulare accordi con regioni confinanti o con enti locali per disciplinare l’esercizio delle funzioni relative alla gestione di ridotte sezioni dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, a fini di efficienza ed economicità.
3. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nel rispetto delle funzioni di competenza dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e della sua gestione tecnica, commerciale e finanziaria, e ne assicura l’accessibilità e la funzionalità per l’arco di servizio minimo giornaliero prescritto dalla Regione. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve altresì assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri e l’erogazione delle informazioni al pubblico.
4. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è responsabile dell’assegnazione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale alle imprese ferroviarie richiedenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione ed attenendosi ai criteri stabiliti dalla Regione nell’attuazione della normativa vigente.
5. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria cura l’efficienza della gestione, perseguendo l’obiettivo dell’equilibrio tra i costi relativi alla gestione dell’infrastruttura ed i ricavi derivanti da canoni e corrispettivi, eccedenze provenienti da altre attività commerciali, corrispettivo del contratto di servizio ed altre forme di contribuzione pubblica. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria si avvale di un sistema di contabilità regolatoria caratterizzato da meccanismi di imputazione dei costi e di disaggregazione delle poste contabili tali da evidenziare l’attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi industriali, nonché la destinazione dei corrispettivi, contributi ed incentivi pubblici. Le risultanze della contabilità regolatoria sono trasmesse annualmente alla Regione con le modalità stabilite dal contratto di servizio.
6. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria rilascia a ciascuna impresa ferroviaria richiedente l’accesso alla rete regionale il certificato di sicurezza previsto dalla normativa vigente, necessario per la circolazione dei treni.
7. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria stipula accordi con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza statale per assicurare la gestione coordinata delle infrastrutture, con particolare riferimento alle tratte condivise ed agli impianti di interconnessione.
8. I rapporti tra la Regione ed il gestore dell’infrastruttura ferroviaria sono disciplinati da un contratto di servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria.
9. Il contratto di servizio di cui al comma 8 ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci e disciplina, in particolare, gli impegni reciproci e gli standard minimi di servizio che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto a garantire riguardo alla circolazione dei treni, alla gestione delle stazioni ed all’erogazione delle informazioni e degli altri servizi ai viaggiatori ed alle imprese ferroviarie. Il contratto di servizio prevede un corrispettivo finalizzato alla compensazione delle voci di costo che la legge non destina ad essere coperte dai canoni pagati dalle imprese ferroviarie per l’utilizzo dell’infrastruttura. Le principali voci di costo oggetto di compensazione nel contratto di servizio riguardano la manutenzione dell’infrastruttura e le attività connesse all’assegnazione della capacità.
10. Il corrispettivo del contratto di servizio è soggetto ad adeguamento periodico, applicando il meccanismo stabilito dal regolamento sui canoni, di cui all’articolo 38, comma 2, finalizzato ad incentivare l’uso dell’infrastruttura e l’efficienza della gestione.
11. Il contratto di servizio ed i contratti stipulati tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie prevedono sistemi di penali ed incentivi riguardanti gli impegni assunti reciprocamente dalla Regione, dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria e dalle imprese ferroviarie. Tali sistemi sono disciplinati dal regolamento sui canoni di cui all’articolo 38, comma 2, e dal prospetto informativo della rete.
12. Le concessioni per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.
13. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria:
a) rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 del d.p.r. 753/1980, secondo la disciplina prevista;
b) rilascia, entro centottanta giorni, l’autorizzazione di cui all’articolo 60 del d.p.r. 753/1980, fatte salve le competenze statali in materia di sicurezza ferroviaria e previa emanazione delle linee guida di cui al comma 14;
c) applica le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63 del d.p.r. 753/1980, compresa l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del direttore dell’azienda incaricato e ogni altro adempimento concernente il procedimento sanzionatorio.
14. La Giunta regionale definisce le linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 13, lettera b), e per il monitoraggio dell’attività svolta, stabilendo altresì l’importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti da corrispondere al gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Con il medesimo provvedimento sono individuati i procedimenti nei quali deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale.(40)
14 bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 60 del d.p.r. 753/1980è dichiarata decaduta con provvedimento del gestore dell’infrastruttura nei seguenti casi: (41)
a) avvio dei lavori senza la previa trasmissione al gestore dell’atto di autorizzazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, contenente gli impegni e gli obblighi a carico del richiedente, e della relativa nota di trascrizione;
b) mancata trasmissione, al termine dei lavori, al gestore di apposita certificazione asseverata dal direttore dei lavori attestante la conformità dei lavori stessi al progetto autorizzato;
c) sopravvenienza di danni alla sede ferroviaria durante l’esecuzione dei lavori; in tal caso, i danni devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del gestore e a spese del proprietario del manufatto o dei suoi aventi causa.
 
15. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 13, lettera c), è definita dal contratto di servizio di cui al comma 8; il gestore dell’infrastruttura ferroviaria presenta annualmente alla Regione il rendiconto di tali proventi, secondo le modalità indicate dal contratto medesimo.
Art. 38
(Accesso all’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. La Regione, con regolamento, disciplina l’individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio.
2. Per l’utilizzo della capacità di infrastruttura e per la fruizione dei servizi erogati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria è dovuto dalle imprese ferroviarie il pagamento di canoni e di corrispettivi. I criteri per la determinazione e l’aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti dalle imprese ferroviarie al gestore dell’infrastruttura ferroviaria sono stabiliti con regolamento regionale. I canoni ed i corrispettivi sono definiti in misura tale da garantire la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per la circolazione e per gli ulteriori servizi erogati alle imprese ferroviarie. Il costo sostenuto dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per l’energia elettrica di trazione erogata alle imprese ferroviarie è imputato a ciascuna di esse, tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno.
3. Le funzioni attribuite all’organismo di regolazione dalla normativa europea e nazionale, in particolare per quanto riguarda le vertenze relative all’assegnazione della capacità, sono svolte da apposito organismo tecnico nominato dalla Regione e caratterizzato da piena autonomia ed indipendenza, la cui istituzione ed il cui funzionamento sono regolati con atto di Giunta regionale. Nelle more della sua istituzione, tali funzioni sono demandate alla competente direzione generale.
Art. 39
(Interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. Al fine di consentire l’ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, la Giunta regionale individua, con regolamento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi su tale infrastruttura.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale, con particolare riferimento alla correlazione con il modello di esercizio ivi previsto;
b) l’introduzione di semplificazioni procedurali in base a differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare;
c) l’individuazione delle modalità di valutazione in merito all’adeguatezza tecnico-economico-funzionale dei progetti degli interventi, che devono prevedere la quantificazione del materiale rotabile necessario all’utilizzo della nuova infrastruttura;
d) l’approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti;
e) la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;
f) il monitoraggio dell’attuazione degli interventi.
3. L’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari dell’infrastruttura ferroviaria i relativi poteri espropriativi e la competenza all’adozione degli atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.
4. La Regione ed il gestore dell’infrastruttura ferroviaria stipulano un contratto di programma nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete e sono regolate le modalità e le procedure per la relativa gestione tecnica e finanziaria. La durata del contratto è coerente con la durata della concessione e con la tempistica programmata per la realizzazione delle opere, prevedendo aggiornamenti periodici ed un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007).
6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), all’assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l’ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria.
CAPO IV
SERVIZI EFFETTUATI CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Art. 40
(Navigazione pubblica sui laghi)
1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.
3. La Giunta regionale promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sul lago di Como e, previa intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia Autonoma di Trento, sui laghi Maggiore e Garda.
4. Sino alla regionalizzazione, le concessioni per l’uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione pubblica sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali.
5. Per la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di navigazione pubblica e per la gestione del patrimonio e demanio strumentali sui laghi di Iseo, Endine e Moro, gli enti locali rivieraschi costituiscono un ente pubblico non economico ai sensi dell’articolo 48, in conformità alla disciplina ivi prevista. La Giunta regionale conferisce a tale ente la titolarità dei beni mobili ed il diritto d’uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all’esercizio della navigazione pubblica.
6. L’ente ha compiti di programmazione, regolamentazione e controllo del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, previa intesa con la Regione e le agenzie territorialmente competenti, e individua l’affidatario dei servizi in conformità alla normativa vigente.
7. L’ente regola l’uso dei beni demaniali strumentali e dei mezzi dedicati all’esercizio della navigazione pubblica. L’ente definisce altresì le tariffe dei servizi di trasporto, in conformità al regolamento di cui all’articolo 44, l’ammontare dei canoni di concessione per l’uso del demanio e il valore delle locazioni per l’uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purché gli usi stessi non confliggano con l’uso principale.
8. L’ente, oltre alla gestione ed alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, può provvedere:
a) alla gestione di altri servizi d’interesse generale strumentali alla navigazione interna, quali dragaggio e segnalamento;
b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati che ne sopportano i costi, nonché alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici.
9. L’ente può altresì svolgere le altre funzioni in materia di navigazione che gli enti locali partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata.
10. Con accordo pluriennale tra l’ente e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico delle spese generali minime d’istituzione e gestione dell’ente.
Art. 41
(Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)
1. La Regione promuove la diffusione, nell’ambito dello sviluppo intermodale, dell’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove intese con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale e le aziende di trasporto allo scopo di attuare il trasporto combinato passeggeri-cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e metropolitani, nonché la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l’accessibilità delle biciclette all’interno delle stazioni e sino ai convogli.
3. La Regione prevede nei bandi per l’assegnazione del servizio una congrua percentuale di trasporto combinato passeggeri-bicicletta sui mezzi ferroviari e metropolitani.
4. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio di biciclette o, in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non custoditi, in centri di interscambio o adiacenti, dotati di copertura e attrezzati con depositi individuali, promuovendo anche l’installazione di punti di ricarica per cicli e motocicli elettrici. Nei comuni che non sono sede di autostazioni, gli enti locali promuovono la realizzazione di impianti per il deposito di cicli e motocicli presso una o più fermate dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. Per la realizzazione dei depositi o dei parcheggi di cui al comma 4, i comuni stipulano convenzioni con i soggetti che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
6. I comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, nonché alle imprese cooperative di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), ovvero alle imprese giovanili finanziabili ai sensi della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
7. La Regione concede ai comuni e ai gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale contributi in conto capitale per la realizzazione di depositi e parcheggi per biciclette e motocicli e per l’acquisto di biciclette per il noleggio, secondo criteri e priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
8. La deliberazione di cui al comma 7 deve tener conto degli interventi previsti nel piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), dell’integrazione delle strutture di deposito con i progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione e dei programmi in corso per lo sviluppo dell’intermodalità.
Art. 42
(Trasporti eccezionali)
1. Nel territorio della Regione le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all’amministrazione regionale dal d.lgs. 285/1992, sono esercitate dagli uffici ed enti di cui al presente articolo, direttamente o per delega, in conformità ad apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale per finalità di indirizzo e coordinamento.
2. La provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. La provincia in cui risiede il richiedente o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, ai sensi degli articoli 104 e 114 del d.lgs. 285/1992.
4. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere richieste, secondo le modalità previste dal d.lgs. 285/1992 e dal regolamento di attuazione, alla provincia competente ai sensi dei commi precedenti e previo pagamento dell’eventuale indennizzo convenzionale di cui all’articolo 18 del d.p.r. 495/1992 e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe ivi stabilite dall’articolo 405.
5. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, nei limiti della rete stradale regionale, è unica e ha valore per l’intero itinerario o area specificatamente indicati.
6. La provincia competente rilascia l’autorizzazione, previo nulla osta di cui all’articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992 e parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell’itinerario o nell’area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.(42)
6 bis. (43)
6 bis 1. I proprietari, i gestori e i concessionari delle opere d’arte viarie quali, a titolo esemplificativo, ponti, viadotti, gallerie, e dei passaggi a livello, che interferiscono con la rete stradale regionale, interessata dal transito di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, trasmettono entro il 31 dicembre 2020 alla Città metropolitana o alla provincia sul cui territorio insiste l’opera d’arte viaria o il passaggio a livello, le indicazioni di percorribilità e le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, secondo le tipologie di veicoli e di trasporti definite nelle linee guida adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Affinché sia garantita l’attualità delle suddette indicazioni e informazioni, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali aggiornamenti alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.(44)
6 ter. Dal 15 marzo 2022 l’archivio stradale regionale, di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Entro il 31 dicembre 2022 la Regione costituisce il sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale da parte degli enti proprietari delle strade. Fino alla costituzione del suddetto sistema, la Regione inserisce nell’archivio stradale regionale i dati di percorribilità delle strade pubblicati sui siti degli enti proprietari fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, successivamente a tale data, quelli comunicati dagli stessi enti. Le cartografie pubblicate nell’archivio stradale regionale e validate dagli enti proprietari ai sensi dei commi 6 ter 1 e 6 ter 1.1, sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione e validazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.(45)
6 ter 1. Entro il 14 marzo 2022 gli enti proprietari delle strade verificano che i dati inseriti da Regione nell’archivio stradale regionale entro il 31 dicembre 2021 corrispondano a quelli pubblicati sui rispettivi siti e procedono alla loro validazione mediante conferma nel sistema informativo regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali. In mancanza della suddetta validazione, la stessa si intende acquisita. (46)
6 ter 1.1. Dal 1° gennaio 2022, per i dati comunicati dagli enti proprietari delle strade e per quelli già pubblicati nell’archivio stradale regionale per i quali gli enti proprietari presentano osservazioni, la validazione è effettuata dai medesimi enti entro sessanta giorni dalla comunicazione della Regione di avvenuto inserimento o aggiornamento dei dati, anche a seguito delle suddette osservazioni. In mancanza di validazione, la stessa si intende acquisita. (47)
6 ter 1.1.1. Dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter, gli enti proprietari delle strade pubblicano le cartografie di rispettiva competenza nell’archivio stradale regionale. Le cartografie ivi pubblicati sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.(47)
6 ter 2. In conformità ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e per garantire la massima semplificazione e la gestione in tempo reale delle domande autorizzatorie, i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione utilizzano il programma informatico messo a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia.(48)
6 quater. Non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter, dei mezzi d’opera di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n), del d.lgs. 285/1992, che non superino i limiti di massa di cui all’articolo 10, comma 8, del d.lgs. 285/1992 e i limiti dimensionali di cui all’articolo 61 del medesimo d.lgs. 285/1992, nonchè dei seguenti veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, a condizione che non superino i limiti di massa di cui all’articolo 62 del d.lgs. 285/1992(49)
a) veicoli ad uso speciale, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale; (50)
b) veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera d), del d.p.r. 495/1992, ed il trasporto sia effettato con le stesse finalità di pubblica utilità;
c) macchine agricole eccezionali;
d) veicoli o trasporti eccezionali che rispettano le condizioni di cui all’articolo 13, comma 2, punto A), del d.p.r. 495/1992.
 
6 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative: (51)
a) (52)
b) (52)
c) per l’attuazione delle misure di semplificazione di cui al comma 6 quater.(53)
 
7. Alle province ed ai comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.
TITOLO V
SISTEMA TARIFFARIO
Art. 43
(Principi generali)
1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di un sistema tariffario regionale che garantisca l’osservanza dei seguenti principi generali:
a) la definizione di livelli tariffari atti a concorrere, in relazione alle risorse a carico dei bilanci pubblici, l’equilibrio economico-finanziario del sistema, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché l’equità del livello tariffario rispetto alla quantità e qualità del servizio di trasporto pubblico erogato, anche in proporzione all’effettiva lunghezza del tratto di percorso effettuato;
b) l’adeguamento delle tariffe secondo parametri che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell’incremento dell’offerta e qualità del servizio di trasporto pubblico erogato, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori;
c) l’integrazione dei sistemi tariffari, con l’obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico, anche con riferimento ai servizi complementari di cui all’articolo 2, comma 6;
d) lo sviluppo di sistemi tariffari innovativi che promuovano l’utilizzo del trasporto pubblico locale, anche attraverso l’introduzione di tariffe variabili in relazione al tipo di fascia oraria, alla frequenza e alla continuità d’uso del servizio;
e) la semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi innovativi di vendita improntati a criteri di accessibilità, capillarità e diversificazione;
f) l’omogeneizzazione delle condizioni di trasporto fra i diversi vettori;
g) la promozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi compatibili con la Carta regionale dei servizi e volti a favorire l’utilizzo integrato dei servizi.
Art. 44
(Sistema tariffario regionale)
1. In coerenza con le politiche tariffarie di cui all’articolo 43, la Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale, disciplina con regolamento, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole, i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:
a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano, per ciascuna categoria di titolo di viaggio, integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;
b) l’adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;
c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.
2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono concordare l’inclusione dei servizi che attraversano il territorio di più bacini nel sistema tariffario di uno dei bacini interessati.
3. Il sistema tariffario integrato regionale persegue l’integrazione con i sistemi tariffari relativi ai servizi ferroviari interregionali, nazionali ed internazionali; a tal fine, la Giunta regionale intraprende le azioni necessarie, anche concordando con le imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo termini e modalità dell’integrazione tariffaria.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale:
a) i titoli di viaggio obbligatori validi per gli spostamenti interbacino e a livello di bacino, ivi compresi i servizi su impianti fissi e a guida vincolata e su impianti a fune, i servizi non convenzionali e i servizi di navigazione di linea;
b) le linee guida per la determinazione, da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale e dell’ente di cui all’articolo 40, previa intesa con la Regione per i servizi ferroviari, della zonizzazione, dei livelli tariffari e dei titoli di viaggio aggiuntivi per quanto riguarda i sistemi tariffari di bacino di cui al comma 1, lettera a);
c) i livelli tariffari applicabili e le modalità di individuazione della polimetrica per il computo delle tariffe dei titoli di viaggio validi per gli spostamenti di cui al comma 1, lettere b) e c);
d) i criteri per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi e la loro compatibilità con l’utilizzo della Carta regionale dei servizi;
e) le forme obbligatorie di governo e di gestione del sistema tariffario regionale e le conseguenze in caso di mancata adesione, ivi inclusa la previsione della sospensione, per il periodo di inadempimento, dell’erogazione delle risorse regionali a favore delle agenzie o dei corrispettivi a favore degli operatori;
f) le linee guida per il riparto degli introiti derivanti dai titoli di viaggio utilizzati per le relazioni tra i diversi bacini;
g) le caratteristiche minime obbligatorie delle reti di vendita;
h) le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell’incremento dell’offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a);
i) le condizioni di trasporto minime comuni per quanto concerne l’utilizzo dei titoli di viaggio;
j) le modalità per l’erogazione di indennizzi a favore dell’utenza e per l’adozione di forme di agevolazione straordinarie a carattere temporaneo;
k) le modalità di determinazione della quota degli introiti tariffari destinata a concorrere alla copertura dei costi di istituzione e di funzionamento delle agenzie;
l) i tempi e le modalità per l’introduzione del sistema tariffario regionale, le norme transitorie da applicare nella fase di adeguamento dei sistemi tariffari vigenti al nuovo sistema tariffario integrato regionale e le eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto della tempistica, ivi inclusa la possibilità di sospendere gli adeguamenti tariffari e di prevedere livelli tariffari mediamente superiori negli ambiti in cui è maggiore il livello di integrazione tariffaria;
m) le categorie di utenti beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 45.
5. La Giunta regionale approva il regolamento tariffario di cui al comma 1 entro il termine massimo di nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
(Agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. La Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, disciplina, in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari, nonché sulla base di indicatori di situazione economica e familiare, le agevolazioni, che sono concesse sotto forma di titoli che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale, spettanti alle categorie di soggetti residenti in Lombardia individuate nel regolamento di cui all’articolo 44.
2. In caso di riduzione degli introiti tariffari imputabili esclusivamente all’introduzione di agevolazioni tariffarie da parte della Regione o di altri enti, i medesimi enti individuano adeguate forme di compensazione, previa documentata dimostrazione dell’impatto negativo subito dai gestori.
3. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell’ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l’incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell’ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 46
(Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)(54)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.(55)
1 bis. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.(56)
1 ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l’obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) e ai successivi atti amministrativi attuativi. Se l’azienda di trasporto regionale e locale non accetta un titolo integrato emesso da altre aziende di trasporto regionale e locale in conformità alla disciplina regionale o impone condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica, nei confronti della medesima azienda, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascun caso di mancata accettazione del titolo integrato e da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di imposizione di condizioni d’uso aggiuntive. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall’Ente irrogante.(57)
1 quater. Alle aziende di cui al comma 1 ter che emettono titoli integrati regionali non conformi a quanto previsto dalle parti IV e VII del r.r. 4/2014, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione. La suddetta sospensione è disposta anche nei confronti delle aziende che impongono condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ter.(57)
1 quinquies. Nel caso di sanzioni irrogate ai possessori di titoli integrati emessi dalle aziende in violazione della disciplina regionale o irrogate per mancata osservanza di condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l’azienda che ha agito in violazione delle predette discipline regionali è tenuta a rimborsare all’utente sanzionato il costo del titolo integrato e l’importo della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.(57)
1 sexies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale adempiono a quanto previsto dall’articolo 20 del r.r. 4/2014 entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022”. In caso di inutile decorso del termine, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione.(57)
2. I beneficiari delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell’articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. L’agevolazione riconosciuta a seguito della domanda deve essere attivata, secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte di Regione. Con riferimento al rinnovo, i requisiti devono essere posseduti alla data di attivazione dell’agevolazione da parte del beneficiario. Salva l’eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all’articolo 45 sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00 nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui all’articolo 45 per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire il titolo agevolato entro dieci giorni dall’irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un’ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.(58)
3. Salvo quanto previsto dai commi 1bis e 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/1981, è emessa dal direttore dell’azienda di trasporto incaricato. Per le ferrovie di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 84 del d.p.r. 753/1980è il direttore dell’azienda incaricato.(59)
3 bis. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l’ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.(60)
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.
5. La Carta della qualità dei servizi adottata dai gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in conformità allo schema di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), disciplina i diritti degli utenti, le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative, nonché i casi di riduzione o esenzione dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 a favore degli utenti titolari di abbonamento che, sprovvisti del titolo di viaggio, presentino l’abbonamento in originale entro termini prestabiliti.
Art. 47
(Obblighi a carico dei gestori del trasporto pubblico locale)
1. In caso di reclami, i gestori hanno l’obbligo di dare risposta entro trenta giorni; tale termine si applica anche in caso di reclamo presentato agli enti locali.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SUL DEMANIO LACUALE – FLUVIALE E SULLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 48
(Gestioni associate di bacino lacuale)
1. La Regione, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d’incentivazione per favorire la formazione di accordi, anche interregionali, per la gestione in forma associata delle competenze conferite in materia di demanio lacuale.
2. I comuni ricadenti nel medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, possono esercitare in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale.
3. Le autorità di bacino lacuale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nei bacini di cui al comma 2; le autorità esercitano, per gli enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 6, comma 4, per quanto riferibile al demanio della navigazione interna. Nel rispetto della legge, l’ordinamento e il funzionamento delle autorità sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni. Organi delle autorità sono:
a) l’assemblea, i cui componenti svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
d) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene nominato dalla autorità di bacino lacuale fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
e) l’organo di revisione.
4. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale attualmente in essere fra gli enti locali e, precisamente, il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro, il Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, il Consorzio del Lario e dei laghi minori, il Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla e il Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, sono trasformati in enti pubblici non economici ai sensi del presente articolo.
5. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’adozione delle linee guida di cui al comma 3, i consorzi di cui al comma 4 procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo. Fino all’insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione, restano in carica, per i consorzi di rispettiva competenza, gli organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l’attuazione delle procedure di trasformazione, per l’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti. Lo statutoè adeguato, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni ed alle linee guida di cui al presente articolo, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici. All’adeguamento dello statuto provvede l’assemblea consortile con deliberazione di adozione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al comma 3. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza; lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall’assemblea consortile e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. Divenuto efficace l’adeguamento statutario, l’autorità di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente consorzio. Entro quindici giorni dall’efficacia dell’adeguamento statutario, il presidente in carica convoca l’assemblea per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. A tali adempimenti, decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo del presente comma, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al primo periodo è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell’assemblea consortile e riprende a decorrere nuovamente dal momento della restituzione della proposta di statuto. Le successive modificazioni dello statuto sono adottate dall’assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti, nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei bacini lacuali, al di fuori dei casi disciplinati dai commi 4 e 5 per la trasformazione dei consorzi ivi richiamati, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore regionale competente in materia, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali ricadenti nel territorio del bacino lacuale, per verificare l’interesse all’adesione al nuovo ente e per la successiva predisposizione dello statuto. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto conforme alle disposizioni ed alle linee guida di cui al presente articolo. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali, è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al comma 3. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza; lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. L’autoritàè costituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto, con decreto del Presidente della Giunta o dell’assessore regionale competente in materia, se delegato. Entro trenta giorni dalla costituzione dell’autorità, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca l’assemblea dell’autorità per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate dall’assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I comuni non associati versano all’autorità del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale che l’autorità provvede a versare alla Regione.
8. I comuni non associati e le autorità, per i comuni associati, attuano, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all’articolo 12. Prima di procedere alla realizzazione di tali interventi, i comuni non associati devono ottenere il preventivo parere da parte dell’autorità del bacino lacuale di riferimento.
9. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti, la Giunta regionale autorizza la competente direzione generale ad avvalersi delle autorità di bacino lacuale e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività della Regione e in particolare per:
a) ottimizzare l’interscambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad assicurare il costante ritorno di informazioni dal territorio;
b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle funzioni conferite;
c) garantire l’applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia.
10. Le autorità di bacino lacuale si avvalgono, per lo svolgimento delle rispettive funzioni, delle seguenti risorse:
a) percentuale dei canoni demaniali riscossi;
b) eventuali trasferimenti regionali integrativi.
11. Le autorità di bacino lacuale possono gestire attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione.
Art. 49
(Porti lacuali)
1. I comuni e le autorità di bacino lacuale riconosciuti ai sensi dell’articolo 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell’ambito dell’iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell’area, relativi all’esercizio dell’attività portuale. Nel caso in cui i comuni o le autorità di bacino lacuale decidano di gestire direttamente tali porti lacuali, possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Con convenzione tra la Regione e i comuni o le autorità di bacino lacuale sono definiti i canoni d’uso dei posti barca riscossi dall’ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni e le autorità di bacino lacuale possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente articolo si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Con convenzione sono regolati tutti i canoni concessori relativi a tali zone portuali.
2. Le unità di navigazione sino ad otto metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali o nella frazione S. Margherita di Valsolda sul lago Ceresio sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di posti di ormeggio nei porti.
3. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi.
Art. 50
(Regolamento del demanio della navigazione interna)
1. La Regione disciplina, con regolamento, la gestione del demanio della navigazione interna costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal Codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l’uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l’affidamento delle stesse in conformità alla normativa vigente, i rapporti tra la Regione e gli enti preposti alla gestione del demanio e le modalità per l’effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le direttive regionali emanate in materia.
2. Con il regolamento di cui al presente articolo sono determinate le modalità per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio, purché ne sia garantito l’uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all’investimento realizzato, all’uso pubblico garantito e al ritorno economico dell’investimento.
3. Le modalità relative al rilascio delle concessioni di cui al comma 2 sono individuate tenendo conto della necessità di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell’uso pubblico degli stessi.
Art. 51
(Disciplina della circolazione nautica)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con regolamenti la circolazione sulle vie navigabili attraverso:
a) la definizione di regole di circolazione generali e specifiche per ogni via navigabile;
b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l’unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;
d) la classificazione delle vie navigabili, con l’indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse comportino limitazioni alla navigazione;
f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.
2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde e di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, disciplinando anche le modalità di erogazione dell’eventuale sostegno finanziario.(61)
Art. 52
(Canoni di concessione dei beni demaniali)
1. I proventi delle concessioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b), sono destinati nella misura del 40 per cento ai comuni non associati e del 70 per cento alle autorità di bacino lacuale per l’esercizio delle funzioni conferite. La percentuale rimanente è versata alla Regione ed è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne.(62)(63)
2. Al fine di monitorare l’attuazione delle funzioni conferite, le autorità di bacino lacuale trasmettono alla Regione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull’utilizzo della quota di canoni trattenuta da tali enti e dai comuni non associati afferenti al bacino lacuale di riferimento. A tal fine, i comuni non associati trasmettono all’autorità di bacino lacuale, entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull’utilizzo della quota di canoni trattenuta, unitamente alla rendicontazione degli introiti percepiti e delle spese sostenute.
3. La Regione disciplina, con regolamento, le modalità di calcolo, la determinazione e l’applicazione del canone per la concessione dei beni del demanio lacuale.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 si possono stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l’uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.
Art. 53
(Occupazioni abusive o eccedenti il termine di concessione)
1. In assenza della prescritta concessione, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, è dovuta per ciascun anno di occupazione una indennità pari:
a) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 10 per cento, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio;
b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro sessanta giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio;
c) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro centoventi giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio;
d) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 40 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga oltre centoventi giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio.
2. Il perdurare dell’occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, comporta la corresponsione, per ciascun anno di occupazione, di una indennità pari:
a) al valore del canone concessorio non corrisposto, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio;
b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 5 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro sessanta giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio;
c) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 10 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro centoventi giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio;
d) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga oltre centoventi giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio.
3. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di una annualità, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, comporta il pagamento del canone, incrementato di una penale pari all’1 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo, fino a un massimo del 100 per cento. In ogni caso è facoltà dell’ente preposto alla gestione del demanio attivare la procedura di revoca della concessione demaniale. In ogni caso la procedura deve essere attivata qualora le penali raggiungano il limite massimo previsto dal presente comma.
4. Il pagamento dell’indennità di occupazione sostitutiva del canone concessorio, di cui al presente articolo, non costituisce comunque titolo per il prosieguo dell’occupazione o titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell’ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle attrezzature abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le cui spese saranno a carico del soggetto sanzionato. In caso di accertamento dell’infrazione da parte degli organi competenti le penali di cui al presente articolo sono raddoppiate.
5. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l’ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.
6. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, con esclusione dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza della stessa, incorrono nell’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 120,00 a un massimo di euro 1.200,00.
Art. 54
(Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi)
1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti preposti alla gestione del demanio, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.
2. In caso di violazione del comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 ad euro 600,00.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l’uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza e lo smaltimento è disposto dall’ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali.
4. Le unità di navigazione rimosse sono conservate in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3, può esserne disposta la distruzione o la messa all’asta.
5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all’inizio del procedimento sono pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio del comune ove è stata ritrovata l’unità di navigazione.
Art. 55
(Disposizioni contro l’inquinamento delle acque)
1. In tutte le acque interne, nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:
a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
c) lo scarico dall’unità di navigazione dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi avvengano secondo le norme vigenti.
3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l’installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma di cui all’articolo 12.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 ad euro 1.200,00.
Art. 56
(Residenze permanenti e attività commerciali)
1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata.
2. L’esercizio dell’attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all’alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto:
a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie;
b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l’eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 ad euro 1.200,00.
Art. 57
(Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)
1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata dal personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna esercitano i poteri di vigilanza e controllo, provvedendo, anche attraverso l’emissione di appositi provvedimenti, a garantire la sicurezza della navigazione.
2. Gli agenti addetti alla vigilanza, nell’ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa.
3. Coloro che violano le norme di disciplina del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi, della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono, ove non diversamente previsto, nella sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00.(64)
4. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all’estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981, allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore non provveda al pagamento immediato, l’unità di navigazione è sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981, il rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 689/1981è trasmesso all’ente preposto alla gestione del demanio della navigazione interna del luogo dove la violazione è stata consumata.
6. Le procedure per la nomina degli agenti addetti alla vigilanza, per la compilazione e la notifica degli avvisi di accertamento e per la relativa contestazione e opposizione, nonché i casi per i quali è ammesso il pagamento in misura ridotta sono disciplinati con apposito regolamento della Giunta regionale, nel rispetto della legge 689/1981.
Art. 58
(Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)
1. La Regione disciplina, con regolamento, il demanio lacuale e la navigazione sul lago di Garda, previa intesa con la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento.
Art. 59
(Navigazione sul fiume Po)
1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all’articolo 98 del d.p.r. 616/1977, sono esercitate sulla base d’intesa stipulata fra la Regione Lombardia e le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
2. Lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali concernenti la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate comporta:
a) spese direttamente sostenute dalla Regione;
b) spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni;
c) entrate derivanti da eventuali conguagli positivi;
d) altre entrate.
Art. 59 bis
(Gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi)(65)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49 per le zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, l’ente preposto alla gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi è l’autorità che esercita le funzioni di polizia idraulica nel medesimo reticolo di competenza.
2. All’autorità di cui al comma 1 spettano, in particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione in gestione, nonché la riscossione e l’introito dei relativi canoni;
b) l’irrogazione delle sanzioni applicate nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sul demanio della navigazione in gestione e sulla navigazione interna, di cui all’articolo 57, e l’introito dei relativi proventi.
 
3. Le entrate di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle connesse funzioni di gestione e di vigilanza.
TITOLO VII
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 60
(Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze)
1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell’articolo 7 provvedono all’adozione e all’approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.(66)
1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l’approvazione del bilancio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.(67)
2. Sino alla costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le relative competenze corrispondenti alle funzioni che gli enti locali devono esercitare in forma associata, ai sensi degli articoli 4 e 6, sono esercitate singolarmente dagli enti locali, i quali continuano anche ad esercitare le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), laddove compatibili con le disposizioni della presente legge, nel rispetto dei termini di attuazione della medesima legge stabiliti dal presente articolo. Sino alla costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti, la competenza sui servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale espletati sugli impianti di Albino-Selvino, di Argegno-Pigra e di Motta-Campodolcino è esercitata dalle province sul cui territorio insistono i predetti impianti; la competenza sui servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale espletati sugli impianti di Bergamo-Bergamo Alta, di Bergamo Alta-San Vigilio, di Como-Brunate, di Margno-Pian delle Betulle, di Malnago-Piani d’Erna e di Ponte di Piero-Monteviasco è esercitata dai comuni sul cui territorio insistono i predetti impianti. Sino alla costituzione dell’agenzia per il trasporto pubblico locale territorialmente competente, la competenza sulla tramvia Bergamo-Albino è esercitata dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo in conformità agli atti convenzionali vigenti. Sino alla costituzione ed all’assegnazione delle risorse regionali a favore dell’agenzia del bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese, la Regione, per corrispondere alle esigenze di mobilità connesse all’insediamento dell’aeroporto internazionale di Malpensa 2000, assegna annualmente alla Provincia di Varese un sostegno finanziario per assicurare il potenziamento e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale.
3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all’approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, entro sei mesi dall’approvazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 2.(68)
4. In considerazione degli effetti epidemiologici da COVID-19 e delle difficoltà per le Agenzie del trasporto pubblico locale di disporre di un quadro economico e finanziario stabile per l’adozione degli atti propedeutici e necessari all’avvio degli affidamenti, le Agenzie provvedono all’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, entro due anni dalla data di fine dello stato di emergenza.(69)
4 bis. (70)
5. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità, previsti dal regolamento di cui all’articolo 44, prevedendone l’introduzione all’avvio dei servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure di cui al comma 4.(71)
6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 25 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all’avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti assicurano il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 61 della presente legge e dall’articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in merito agli interventi sostitutivi.(72)
7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti partecipanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016-2018 – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali partecipanti alle Agenzie per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo, nonché dei contratti derivanti da concessioni di costruzione e gestione secondo il modello della finanza di progetto, i cui costi di esercizio sono coperti anche dalle tariffe del servizio, per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d’intesa tra l’ente locale interessato e la competente Agenzia. In caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l’Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all’avvenuto subentro. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma, alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall’articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell’articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All’Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia, fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma. In ogni caso, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui al presente comma sono trasferite, senza eccezione alcuna e nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.(73)
8. Al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della presente legge in conformità ai termini stabiliti dai commi 1, 3 e 4, gli enti locali e le Agenzie di trasporto pubblico locale, d’intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio sino al termine massimo previsto al comma 4.(74)
9. Nei casi di affidamenti diretti in concessione, al solo fine di garantire la regolare prosecuzione dei servizi, sino all’affidamento ai sensi dell’articolo 22, l’ente concedente e il concessionario possono concordare, a corrispettivo invariato, un efficientamento dei costi aziendali nella misura massima del 5 per cento, da realizzare anche attraverso una razionalizzazione degli stessi servizi, nella misura massima del 15 per cento, garantendo comunque idonei servizi per l’utenza pendolare.
Art. 61
(Interventi sostitutivi)
1. La Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale e degli enti locali, nonché in caso di mancata costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale nei termini previsti dall’articolo 60.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto.
3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
4. Le spese relative all’attività del commissario ad acta sono a carico del bilancio dell’ente inadempiente.
Art. 62
(Intese)
1. La Giunta regionale, ove debba acquisire un’intesa ai sensi della presente legge, indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
Art. 63
(Risorse statali per interventi nel settore dei trasporti)
1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti) sono assegnate dalla competente direzione generale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell’anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell’anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all’articolo 2 della legge 194/1998 all’ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/1996 con il limite del disavanzo ammissibile.
2. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 472/1999 sono assegnate dalla competente direzione generale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell’anno 1997 siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell’anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all’articolo 12 della legge 472/1999 all’ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all’anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile.
3. Le risorse di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) relative al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per l’anno 1999 sono assegnate dalla competente direzione generale, sulla base dei criteri già individuati nei piani di riparto relativi agli anni 1997 e precedenti, alle aziende che nell’anno 1999 sono state esercenti servizi di trasporto pubblico locale contribuiti nello stesso anno, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi.
Art. 64
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)(75)è abrogata, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 1, restano in vigore gli articoli 46, 50, 51, 52, 57, 58 e 59 della l.r. 11/2009.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 28, comma 5, resta in vigore l’articolo 124, comma 5, della l.r. 11/2009.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 44, comma 1, restano in vigore gli articoli 30 e 31 della l.r. 11/2009.
5. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 52, comma 3, restano in vigore gli articoli 80 e 88, comma 10, e l’allegato A della l.r. 11/2009.
6. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 58, restano in vigore gli articoli da 92 a 121 della l.r. 11/2009.
7. Fino all’efficacia dei contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, restano in vigore gli articoli da 129 a 142 e l’allegato C della l.r. 11/2009.
8. Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dal comma 1.
9. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(76), sono abrogate le parole ‘, previo parere della Consulta della mobilità e dei trasporti’.
10. L’articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011)(77)è abrogato.
11. La legge regionale 6 novembre 2009, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti’ – Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali)(78)è abrogata.
11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.(79)
Art. 65
(Norme transitorie)
1. La conservazione dell’ammontare delle contribuzioni di cui all’articolo 138, commi 1, 2 e 3, della l.r. 11/2009è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell’assetto dell’offerta definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione definita dall’ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del 15 per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell’offerta di servizio.
2. Fino all’attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria di cui all’articolo 44, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).
3. Rimangono salvi i procedimenti avviati in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1347 del 12 ottobre 1999, concernente la determinazione delle categorie degli interventi da finanziare a sostegno degli investimenti nel trasporto pubblico locale, pendenti all’entrata in vigore della l.r. 11/2009. Gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma dell’articolo 31, comma 6, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) continuano a produrre effetti con particolare riferimento agli obblighi ed alle sanzioni per le inosservanze, da parte dei beneficiari, dei vincoli di destinazione e di inalienabilità.
4. Fino all’attuazione della disciplina di cui all’articolo 17, la Giunta regionale definisce i criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli stanziamenti di bilancio e in coerenza con le disposizioni della legge statale di stabilità. Al dirigente competente è demandata l’assegnazione delle risorse finanziarie e l’erogazione delle stesse in forma di quote mensili.(80)
5. Rimangono salvi gli effetti derivanti dalle procedure di iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, già esperite ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), nonché ai sensi dell’articolo 55 della l.r. 11/2009, così come modificato dall’articolo 11 della l.r. 3/2011.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e in applicazione dell’articolo 6, comma 7, della legge 21/1992, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza) e dell’istituzione di apposito ruolo provinciale ai sensi dell’articolo 53 della l.r. 11/2009, sono iscritti di diritto nel ruolo della Provincia di Monza e della Brianza coloro che, alla data di istituzione dello stesso ruolo, risultano già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente rilasciata da uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione territoriale della Provincia di Monza e della Brianza.
Art. 66
(Norme transitorie per l’integrazione tariffaria nell’area milanese)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione della competente agenzia per il trasporto pubblico locale, per coordinare l’integrazione tariffaria delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e per promuovere l’adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, la Regione promuove nel territorio delle Province di Milano e di Monza e della Brianza, a tutela dell’utenza, dell’equità e della trasparenza delle regole che governano il mercato e tenuto conto dei progetti dei sistemi di bigliettazione già avviati, le seguenti forme obbligatorie di coordinamento fra i soggetti di seguito indicati:
a) la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fra la Regione e gli enti locali territorialmente interessati per l’esercizio delle relative funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo;
b) la costituzione di un soggetto unitario fra gli operatori ferroviari e quelli delle altre modalità di trasporto.
2. Gli enti locali convenzionati ai sensi del comma 1, lettera a), fino alla costituzione dell’agenzia, svolgono le seguenti funzioni:
a) definizione del sistema tariffario integrato, ispirato a principi di unicità e di equilibrio complessivo del sistema, connotato dalle seguenti componenti:
1) delimitazione, estensione e modifica dell’area territoriale d’integrazione e individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale da integrare, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;
2) dimensionamento delle singole zone e disegno dei relativi confini;
3) definizione dei titoli di viaggio nel rispetto della disciplina regionale;
4) modalità di emissione, regole di validità, layout e naming dei titoli di viaggio;
5) determinazione e aggiornamento del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;
b) realizzazione, anche secondo criteri condivisi con gli operatori, delle attività di monitoraggio attraverso apposite campagne di rilevazione ed indagine effettuate anche tramite le strutture tecniche degli enti interessati e del soggetto unitario di cui al comma 1, lettera b);
c) promozione delle attività di comunicazione;
d) definizione degli indirizzi e verifica dell’attività del soggetto unitario di cui al comma 1, lettera b), con particolare riferimento all’individuazione di direttive e criteri:
1) per il riparto degli introiti;
2) per l’attuazione delle attività di comunicazione;
3) per la rete di vendita e per l’integrazione dei sistemi di bigliettazione dei diversi gestori;
e) definizione delle caratteristiche dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, nel rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale, e delle relative condizioni di accessibilità da parte di tutti gli operatori;
f) coordinamento e monitoraggio delle fasi di attuazione e sviluppo dell’integrazione tariffaria.
3. Il soggetto unitario costituito fra gli operatori ai sensi del comma 1, lettera b), nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dagli enti pubblici ai sensi del comma 2, nonché in base a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza:
a) cura la stampa e la distribuzione dei titoli di viaggio, l’implementazione della rete di vendita e dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, nel rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale;
b) cura la gestione e il riparto degli incassi derivanti dalla distribuzione dei titoli di viaggio per conto degli operatori, nonché degli eventuali ulteriori introiti e risorse;
c) svolge attività di supporto al riparto degli introiti quali, ad esempio, partecipazione all’attività di rilevazione dei dati di traffico, organizzazione e gestione dell’attività di controllo nei confronti degli utenti;
d) fornisce supporto agli operatori per la definizione e l’attuazione di alcune attività di promozione e comunicazione, ivi inclusa l’attività di informazione al pubblico dell’offerta integrata, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, anche di natura non economica;
e) realizza, anche a supporto degli enti, la reportistica di dettaglio del venduto, suddivisa almeno per titoli di viaggio, zone e punti di vendita.
4. Le decisioni fondamentali di competenza degli enti pubblici convenzionati e del soggetto unitario costituito fra gli operatori ai sensi del comma 1 sono assunte a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti partecipanti, prevedendo altresì forme e modalità di consultazione dei singoli aderenti in relazione alle decisioni di specifico interesse.
5. La Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli enti locali tenuti alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, lettera a), elaborando il relativo schema di accordo nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, la Regione convoca gli operatori per l’esame della proposta da essi elaborata al fine di costituire il soggetto unitario di cui al comma 1, lettera b) e ne verifica la coerenza con la disciplina di cui al presente articolo.
6. In caso di mancata adesione, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 5, alle forme obbligatorie di coordinamento di cui al comma 1 da parte di enti locali o di operatori, la Regione procede alla sospensione, per il periodo dell’inadempimento, dell’erogazione delle risorse regionali a favore degli enti locali e degli operatori inadempienti.
Art. 67
(Norma finanziaria)
1. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II, dal Titolo III, Capo IV, dal Titolo IV, Capo I, e dal Titolo V si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.123 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’ e all’UPB 4.4.2.232 ‘Federalismo fiscale’.
2. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’.
3. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capi I e III, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.120 ‘Servizio Ferroviario Regionale’.
4. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.410 ‘Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali’ e all’UPB 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’.
5. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II e dal Titolo III si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio alle UPB 3.1.2.120 ‘Servizio Ferroviario Regionale’, 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’ e 4.2.2.186 ‘Studi, ricerche e altri servizi’.
6. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VI si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’.
7. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VII si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio alle UPB 3.1.2.123 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’, 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’ e UPB 4.4.2.232 ‘Federalismo fiscale’.
8. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I e Capo II, e dal Titolo V si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.122 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’.
9. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.353 ‘Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale’, all’UPB 3.1.3.121 ‘Servizio Ferroviario Regionale’ e all’UPB 3.1.3.126 ‘Sistema della navigazione interna’.
10. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo III, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.121 ‘Servizio Ferroviario Regionale’ e all’UPB 3.1.3.353 ‘Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale’.
11. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.350 ‘Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale’ e all’UPB 3.1.3.398 ‘Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti’.
12. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo VI si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.126 ‘Sistema della navigazione interna’ e all’UPB 3.1.3.343 ‘La riqualificazione e lo sviluppo urbano’.
13. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo VII si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.122 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’.
13 bis. Le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti dal 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 sono erogate esclusivamente alle aziende o loro raggruppamenti che:(81)
a) svolgono servizi di trasporto pubblico locale in quanto titolari di contratti e/o concessioni di competenza degli enti locali o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente ai servizi di trasporto pubblico locale;
b) svolgono servizi ferroviari in quanto titolari di contratto di servizio con Regione Lombardia limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente al servizio;
c) gestiscono infrastrutture – reti ferroviarie, metropolitane e tranviarie, impianti a fune, depositi – funzionali allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri.
Sono esclusi le aziende o loro raggruppamenti relativamente al personale, seppur inquadrato con CCNL autoferrotranvieri:
a) dedicato a servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale;
b) dedicato a servizi di trasporto pubblico non rientranti in affidamenti di competenza degli enti o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico.
13 ter. Per l’anno 2014 le risorse regionali e statali di cui al comma 13 bis, stanziate alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 02 “Trasporto pubblico locale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi, sono assegnate ed erogate con cadenza mensile con atto del dirigente competente. L’assegnazione alle aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bisè commisurata al numero medio di addetti per l’anno di riferimento e al parametro medio aziendale, coerentemente con le determinazioni assunte in attuazione delle leggi statali in materia, ed è effettuata sulla base di apposita documentazione presentata:(81)
a) dalle aziende;
b) in caso di raggruppamento di imprese o di società consortili, da ciascuna delle aziende costituenti;
c) dalle aziende che, per i soggetti sopra individuati, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo.
 
13 quater. Le risorse riconosciute ai sensi del comma 13 bis, dall’anno 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, sono assegnate ed erogate in quote mensili, per quanto di competenza, alle agenzie di bacino o, sino alla loro costituzione e piena operatività, ai comuni capoluogo ed alle province, quest’ultime destinatarie anche delle quote di competenza dei comuni regolatori non capoluogo, con atto del dirigente competente; le risorse riconosciute alle aziende che erogano servizi regionali di navigazione lacuale sono assegnate alle rispettive autorità di bacino lacuale. Gli enti interessati, ai fini della stabilità economico–finanziaria dei rispettivi affidamenti, provvedono ad erogare le risorse mantenendo la medesima periodicità. Per consentire la quantificazione delle risorse da assegnare annualmente a partire dal 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, le aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bis trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante ‘Assestamento al bilancio 2014/2016 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’, alla competente direzione generale regionale la certificazione relativa al contingente 2014 del personale inquadrato con CCNL autoferrotranvieri, articolata per ciascuna delle eventuali aziende costituenti e comprensiva dei dati relativi ad aziende che, per i medesimi soggetti, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo; la certificazione è corredata della specifica del numero dei dipendenti e del parametro retributivo medio attribuibile a ciascun ambito territoriale.(81)
13 quater 1. Sino all’avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento di cui all’articolo 60comma 4, e comunque non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio a seguito di aggiudicazione, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell’ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell’articolo 17.(82)
13 quinquies. A partire dall’esercizio 2016, per far fronte alle spese per il trasporto pubblico locale interurbano e garantire adeguati livelli di servizio e occupazionali, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un ammontare di risorse da distribuire secondo i criteri definiti al comma 13 sexies.(83)
13 sexies. Le risorse di cui al comma 13 quinquies sono assegnate alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, laddove costituite e operative ai sensi dell’articolo 60, comma 1 bis, e ripartite tenendo conto della necessità di recuperare le riduzioni di risorse effettuate alle province e alla Città metropolitana di Milano con i provvedimenti di assegnazione delle stesse relativi all’esercizio 2015, a seguito delle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”), nonché delle percorrenze risultanti dal sistema di monitoraggio regionale per i servizi rendicontati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano di cui all’articolo 15. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e i vincoli per il riconoscimento delle risorse aggiuntive alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.(83)
13 septies. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l’equilibrio economico-finanziario del sistema, la Giunta regionale, su motivata richiesta degli enti locali o degli operatori del servizio interessati, può disporre anche misure regolatorie delle tariffe in deroga al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico).(83)
13 octies. A decorrere dall’esercizio 2018 l’ammontare dei contributi spettanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale per gli affidamenti diretti in concessione, nelle more dell’applicazione dell’articolo 17, comma 4, è pari a quanto riconosciuto nell’anno 2016 o, se più favorevole alle stesse Agenzie, nell’anno 2017, così come individuato dai relativi decreti regionali.(84)

ALLEGATO A(85)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6#ann1

TABELLA RIEPILOGATIVA INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 24 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2012

1)
Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.



IIIIIIIVVVI graveVII graveVIII graveIX graveX graveXI grave
5007501.0001.2501.5001.7502.0002.2502.5002.7503.000

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.



IIIIIIIV graveV graveVI graveVII grave
5007501.0001.2501.5001.7502.000

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.



IIIIIIIVVVIVII graveVIII graveIX graveX graveXI graveXII graveXIII graveXIIII grave
2003004005006007008009001.0001.1001.2001.3001.4001.500

2)
Sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), dell’articolo 24 bis oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all’articolo 6 della legge 218/2003.



Fattispecie di sospensionePrima sospensioneSeconda sospensioneDalla Terza sospensione in poi
il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quaranta giorni (comma 8, lett. a) dell’art. 24 bis)Gg 20Gg 30Gg 40
nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell’impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni (comma 8, lett. b) dell’art. 24 bis)Gg 30Gg 40Gg 60

Sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24 bis



Fattispecie di sospensionePrima sospensioneSeconda sospensioneDalla Terza sospensione in poi
il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di sette giorni sino ad un massimo di trenta giorni (comma 9, lett. a) dell’art. 24 bis)Gg 7Gg 14Gg 30
nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente, viene disposta la sospensione per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni (comma 9, lett. b) dell’art. 24 bis)Gg 20Gg 30Gg 45
NOTE:
1. La lettera è stata aggiunta dall’art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall’art. 4, comma 1 della l.r. 8 luglio 2015, n. 19Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata modificata dall’art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato aggiunto dall’art. 26, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 e successivamente modificato dall’art. 16, comma 1, lett. c) e lett. d) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 e dall’art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 2 della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. B) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
14. La lettera è stata aggiunta dall’art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall’art. 16, comma 1, lett. e) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall’art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. a) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23Torna al richiamo nota
21. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a) e dall’art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22 e successivamente dall’art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37Torna al richiamo nota
23. La lettera è stata abrogata dall’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42 e successivamente modificato dall’art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato modificato dall’art. 11, comma 1, lett. d) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. e) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
29. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22Torna al richiamo nota
30. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
31. La rubrica è stata modificata dall’art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
33. La lettera è stata modificata dall’art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
42. Il comma è stato modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15Torna al richiamo nota
43. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24, a decorrere dal 15 marzo 2022. Torna al richiamo nota
44. Il comma è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24Torna al richiamo nota
48. Il comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato aggiunto dall’art. 47, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 e successivamente modificato dall’art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
50. La lettera è stata modificata dall’art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato aggiunto dall’art. 47, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9Torna al richiamo nota
52. La lettera è stata abrogata dall’ art. 10, comma 1, lett. e) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24Torna al richiamo nota
53. La lettera è stata modificata dall’art. 10, comma 1, lett. f) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24Torna al richiamo nota
54. La rubrica è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18 e successivamente sostituita dall’art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9Torna al richiamo nota
55. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
56. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
57. Il comma è stato aggiunto dall’art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9Torna al richiamo nota
58. Il comma è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
60. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18Torna al richiamo nota
61. Il comma è stato modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4Torna al richiamo nota
64. Il comma è stato modificato dall’art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15Torna al richiamo nota
65. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18 e successivamente sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 19Torna al richiamo nota
67. Il comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 19Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato modificato dall’art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e successivamente sostituito dall’art. 30, comma 1, lett.c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. d) della l.r. 8 luglio 2015, n. 19 e successivamente modificato dall’art. 18, comma 1, lett. e) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15Torna al richiamo nota
75. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
76. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
77. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
78. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
79. Il comma è stato aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23Torna al richiamo nota
80. Il comma è stato sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. f) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42Torna al richiamo nota
81. Il comma è stato aggiunto dall’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24Torna al richiamo nota
82. Il comma è stato aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23e successivamente modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 11, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24Torna al richiamo nota
83. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. g) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42. Vedi art. 64, comma 11 bis della presente legge. Torna al richiamo nota
84. Il comma è stato aggiunto dall’art. 18, comma 1, lett. g) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15Torna al richiamo nota
85. L’allegato A è stato aggiunto dall’art. 10, comma 2 della l.r. 5 agosto 2015, n. 22Torna al richiamo nota