Art. 7
(Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)
1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell’
articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:
(3)e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
2. I bacini possono aggregarsi fra loro mediante deliberazione delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati e previo parere favorevole della Giunta regionale, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni degli enti interessati, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
3. In ciascuno dei bacini territoriali di cui al
comma 1è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l’agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.
3 bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli
4, comma 2, e
6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al
comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l’ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.
(4) 3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l’assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l’utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all’
articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.
(4) 4. Fermo restando il numero massimo dei bacini individuati al
comma 1, i confini dei bacini possono essere modificati, nel rispetto degli obiettivi della presente legge, con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale o congiuntamente delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati.
5. Le agenzie per il trasporto pubblico loca le sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di cui al
comma 1. Nel rispetto della legge, l’ordinamento e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati dallo
statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell’Unione Province Lombarde (UPL) e dell’Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle agenzie, nonché le relative attribuzioni.
(5) 6. Sono organi delle agenzie:
a) l’assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
d) il direttore, nominato dall’agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al quale compete la responsabilità gestionale; ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell’
art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nel caso in cui nessuno degli idonei all’elenco regionale accetti l’incarico presso l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, il direttore è nominato dall’agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco i cui requisiti sono individuati dalla provincia di Sondrio, sentita la Giunta regionale e la stessa agenzia, nel rispetto dell’
articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
(6) e) l’organo di revisione.
7. Entro trenta giorni dalla adozione delle linee guida di cui al
comma 5, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore regionale competente in materia, se delegato, indice una conferenza di servizi con gli enti locali, per la predisposizione dello
statuto che dovrà rispettare le linee guida adottate dalla Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di svolgimento della prima riunione, la conferenza elabora una proposta di
statuto. La proposta di
statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali, è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al
comma 5. La Giunta regionale restituisce la proposta di
statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza. Lo
statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. L’agenzia è costituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello
statuto, con decreto del Presidente della Giunta o dell’assessore regionale competente in materia, se delegato. Entro trenta giorni dalla costituzione dell’agenzia, il presidente della provincia con il maggior numero di abitanti convoca l’assemblea dell’agenzia per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Le successive modificazioni dello
statuto sono deliberate dall’assemblea, secondo le maggioranze stabilite dallo
statuto e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo
statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d’amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.
(7) 8 bis. In considerazione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la durata degli organi fondamentali di cui al
comma 8è prorogata di dodici mesi per l’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Brescia.
(8) 9. L’organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono definiti dallo
statuto, che disciplina altresì le modalità di nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l’individuazione degli atti fondamentali delle agenzie che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell’agenzia, nonché l’individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse. Lo
statuto può disciplinare la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della
legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), designato dall’assemblea. In caso di conferimento di deleghe operative ai membri del consiglio di amministrazione, lo
statuto può derogare alla disposizione del comma 6, lettera b). L’assemblea degli enti approva a maggioranza qualificata gli atti fondamentali delle agenzie, tra i quali il programma di bacino dei trasporti pubblici, le modalità di affidamento del servizio ai sensi dell’
articolo 22 e le procedure di vigilanza e di controllo.
10. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:
(9)a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all’
articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento delle quote;
b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo
Statuto.
10.1. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti all’agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
(10)a) al comune di Milano è riservata almeno il 40 per cento delle quote;
b) le province e alla Città metropolitana di Milano è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
c) ai comuni capoluogo, con l’eccezione di Milano, è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia o Città metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia o alla Città metropolitana e assegnate in parti eguali alle altre province, nonché alla Città metropolitana partecipanti alla agenzia.
10.2. Le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti alle agenzie partecipate da due o tre province, a eccezione dell’agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
(10)a) alle province è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
b) ai comuni capoluogo è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
c) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.
10.3. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
(10)a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l’80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018.
10.4. Le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. A tal fine l’assemblea dell’agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo
statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. L’assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana di cui alla
legge 56/2014 nomina i rappresentanti dei comuni non capoluogo nell’assemblea dell’agenzia del trasporto pubblico locale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. I consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo di cui al primo periodo del presente comma e i direttori delle agenzie restano in carica sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti di diritto privato. Il presidente provvede alla convocazione dei rappresentanti degli enti partecipanti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, al fine di procedere al rinnovo dell’Assemblea.
(11) 10.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Seconda legge di semplificazione 2019’, le decisioni di cui al
comma 10 bis, lettere a), b) e c) sono assunte dall’assemblea dell’agenzia con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote.
(10) 10.6. Qualora le agenzie non provvedano ad attuare, nei termini stabiliti, quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 61, è applicata la sanzione di cui all’
articolo 60, comma 6.
(10) 10.7. Sono fatti salvi gli atti adottati dalle assemblee e dai consigli di amministrazione delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Seconda legge di semplificazione 2019’.
(10) 10 bis. In coerenza con quanto stabilito dall’
articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello
statuto dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del
comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:
(12)a) l’approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all’
articolo 13;
b) l’approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
c) l’approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall’
articolo 45;
devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all’erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio.
11. In conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida sulle agenzie adottate dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 10, la Regione partecipa alle agenzie per favorire l’integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza, anche al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province di cui all’
articolo 4, comma 2, in sede di attuazione dell’
articolo 23, commi da 14 a 22, del
d.l. 201/2011, convertito dalla
l. 214/2011.
(13) 12. Per garantire la corretta attuazione in ciascun bacino delle politiche strategiche regionali ed assicurare la coerenza tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, le agenzie e la Regione possono ricorrere agli strumenti della programmazione negoziata, definendo il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.
13. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli
4, comma 2, e
6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l’approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all’
articolo 13, nonché la loro regolazione e controllo;
b) l’elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l’integrazione intermodale nei bacini;
c) l’approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all’
articolo 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione;
d) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
f) l’affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l’intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell’
articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), inclusa l’applicazione dei premi e delle penali;
h) la verifica dell’osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base della disciplina contenuta nel regolamento di cui all’
articolo 44;
i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all’integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l’utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l’informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
3) politiche commerciali e di incentivazione all’utilizzo;
k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell’immagine e della diffusione dell’informazione presso l’utenza;
l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall’
articolo 45, con oneri a carico delle agenzie;
m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall’agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della
l.r. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
1) programmazione dei servizi;
2) contratti di servizio;
3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari, in conformità a quanto previsto dall’
articolo 15;
o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
p) l’autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;
p bis) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l’esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l’adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio del servizio.
(14) 14. Le agenzie possono svolgere le ulteriori funzioni che gli enti locali, ai sensi degli articoli
4, comma 7,
5, comma 3, e
6, comma 7, stabiliscano di esercitare in forma associata, ivi incluse le funzioni relative all’organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.
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