Il TAR Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare per carenza del requisito del periculum in mora.
In sostanza il Tar ci dice che:
- a) quanto alla riduzione tariffaria, questa è attualmente congelata quindi allo stato non c’e’ danno attuale.
- b) quanto ai turni, poiché la nuova turnazione parte a giugno e si tratta solo di una sperimentazione anche in questo caso non c’è un danno attuale
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2017, proposto da Associazione sindacale SATAM/CNA,Sindacato artigiano taxisti di Milano e provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Raffaele Grassi ed altri,
contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
omissis
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto:
– non sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che il sistema di turnazione decorrerà dal 1 giugno 2017 ed avrà un periodo sperimentale di un anno, mentre il sistema di adeguamento tariffario risulta rinviato;
– quindi che la domanda cautelare debba essere rigettata;
– che, per la complessità delle questioni trattate, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, 57, cpa e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare tra tutte le parti in causa (in punto di spese si rinvia alla sentenza di questa Sezione 2 febbraio 2015, n. 355);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), rigetta la domanda cautelare e compensa le spese della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diego Spampinato Ugo Di Benedetto
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Ricorso Tar Lombardia – Deliberazione regionale X6025_16 – 2017-02-21