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Tariffe e Turni – Il TAR Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva della Deliberazione regionale X 6025/16

Il TAR Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare per carenza del requisito del periculum in mora.

In sostanza il Tar ci dice che:

  1. a) quanto alla riduzione tariffaria, questa è attualmente congelata quindi allo stato non c’e’ danno attuale.
  2. b) quanto ai turni, poiché la nuova turnazione parte a giugno e si tratta solo di una sperimentazione anche in questo caso non c’è un danno attuale

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2017, proposto da Associazione sindacale SATAM/CNA,Sindacato artigiano taxisti di Milano e provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore,  Raffaele Grassi ed altri,

contro

la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;

omissis

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

– non sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che il sistema di turnazione decorrerà dal 1 giugno 2017 ed avrà un periodo sperimentale di un anno, mentre il sistema di adeguamento tariffario risulta rinviato;

– quindi che la domanda cautelare debba essere rigettata;

– che, per la complessità delle questioni trattate, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, 57, cpa e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare tra tutte le parti in causa (in punto di spese si rinvia alla sentenza di questa Sezione 2 febbraio 2015, n. 355);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), rigetta la domanda cautelare e compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

 

L’ESTENSORE                                                                                                 IL PRESIDENTE

Diego Spampinato                                                                                              Ugo Di Benedetto

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Ricorso Tar Lombardia – Deliberazione regionale X6025_16 – 2017-02-21

 

 

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