Legge 23 marzo 2016 n. 41 – Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

 

Omicidio_stradale

In allegato diffondiamo la circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/a2251/16/124/88 del 25.03.2016, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative (indirizzate agli operatori di Polizia Stradale) in materia di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali (l. 23.3.2016 n.41 – G.U. n.70 del 24.3.2016).

Circolare sul reato di Omicidio stradale

UBERPOP – Causa Tribunale di Torino – Resoconto Udienza 28 giugno 2016

Il S.A.Ta.M. comunica che, a seguito dell’ultima udienza sulla causa UBER-POP tenutasi il 28 giugno scorso, il Tribunale di Torino ha – allo stato – accolto le difese svolte dai nostri avvocati e ha ritenuto legittima la legge quadro 21/1992 e il Codice della Strada senza rilevare alcuna violazione della Costituzione o del Diritto dell’Unione Europea.

Questa decisione costituisce una nuova conferma che in Italia le norme ci sono, sono giuste, sono legittime, devono essere rispettate e fatte rispettare.

La prossima udienza è fissata al 26 ottobre e salvo sorprese dell’ultima ora, ci si attenderà la sentenza finale per i primi mesi del 2017.

Ordinanza Tribunale Torino 11 luglio 2016

Il TAR Lombardia rigetta un ricorso dei noleggiatori confermando la vigenza della legge 21/92

Il Tar Lombardia rigetta un ricorso cautelare di alcuni noleggiatori che dichiarano di essere degli UBERBLACKISTI e che impugnavano una nota della Polizia Municipale milanese in cui la Polizia anticipava che avrebbe applicato ad UberBlack le sanzioni del codice della strada e della legge 21/1992.

L’ordinanza è importantissima in quanto richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tar Lazio e del Tribunale di Milano sul servizio POP ritiene:

(i) in vigore la legge n. 21/1992 come modificata dall’art. 29 comma 1-quater del milleproroghe del 2008;

(ii) applicabili le sanzioni ivi previste e quelle del codice della strada anche ai noleggiatori che svolgono i servizi attraverso la piattaforma UBERBlack

(iii) contestano le conclusioni raggiunte dal parere del consiglio di stato dello scorso dicembre (confermando invece nella sostanza le conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nelle sentenze di Grottaferrata);

(iv) conferma l’illiceità del servizio UBERPOP

Ordinanza Tar Lombardia, Sez. I, 8.7.16, n. 860 (Uber Black)