CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO -art.25 D.L. n° 34 del 19 maggio 2020

da Lunedì 15 giugno 2020 è possibile richiedere il “CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO” alla Agenzia delle Entrate.

i nostri uffici, qualora l’Associato richieda a noi di inoltrare l’istanza, necessitano di una delega compilata e firmata da parte del SOGGETTO RICHIEDENTE (beneficiario del contributo) e di una conferma dei dati inseriti. 

per la DELEGA alla PRESENTAZIONE necessitiamo che tu esprima direttamente la Tua volontà scaricando e compilando il modulo allegato,

2020_Servizi_Delega per Istanza Contributo (base)

firmandolo e consegnandolo o inviandolo (anche come foto) tramite WhatsApp al seguente numero 392/9012232

Successivamente, la prima volta che passerai dagli uffici, per la compilazione dei redditi o altra pratica, Ti verrà richiesto di firmare la conferma dei dati inseriti compilata di ufficio.

il servizio avrà un costo, per coloro che non hanno scelto il servizio Pacchetto Gold, di 50,00 euro IVA inclusa.

 

informazioni per l’accesso al credito tramite il FONDO di GARANZIA – D.L. 23 del 8 aprile 2020

La Gazzetta Ufficiale n°94 di Mercoledì 8 aprile 2020 ha pubblicato, in Edizione Straordinaria, il D.L. (Decreto Legge) n° 23 dello stesso giorno 8 aprile 2020 – cosiddetto D.L. Liquidità- Per coloro interessati alla lettura eccolo in versione integrale :2020_GU_straodi 97 anno 161_D.l. 23_4.08_decre LIQUIDIT .

Per i Lavoratori Artigiani o Micro Imprese l’interesse è centrato sull’articolo  13 comma m) che stabilisce le regole per accedere a finanziamenti garantiti tramite il FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI . Lo scopo del predetto articolo è quello di concedere Liquidità alle Imprese per mantenere nella scadenza naturale i pagamenti dei Fornitori e verso lo Stato, oltre al sostegno del Lavoratore.

Per aiutare gli Associati a presentare correttamente la domanda agli Istituti di Credito o Intermediari abbiamo preparato un modello con evidenziati i campi da compilare e le indicazioni su quali dati riportare;                              Modello fondo di garanzia -compilazione- (2) ;

inoltre alleghiamo da scaricare e compilare, per la presentazione firmata agli Istituti, il modulo, sia in formato WORD  2020_Modulo fondo di garanzia formato WORD, ossia compilabile a PC (prima della stampa), che nel classico formato Pdf  2020_MODULO Prestito Fondo di Garanzia a Favore Piccole e Medie Imprese -all.4.bis – per la compilazione manuale dopo averlo scaricato e stampato.

Nella valutazione fatta dall’Associato invitiamo a tenere presente che:

  1. la garanzia viene prestata per sostenere l’Impresa danneggiata dall’Emergenza COVID, non è un prestito personale  
  2. il valore che è possibile richiedere a finanziamento è calcolato al 25% dei RICAVI denunciati nell’ultima Dichiarazione dei Redditi; comunque il valore valore massimo finanziabile è 25.000,00;
  3. nel richiedere la garanzia si accetta (punto 7 & 8 della domanda) di consentire l’effettuazione di controlli, ispezioni e accertamenti documentali da parte del Gestore del Fondo,  

A coloro che valutassero di inoltrare la domanda di Finanziamento Garantito dal Fondo Europeo , confermando la disponibilità a rispondere ai quesiti con informazioni in nostro possesso, ossia che possono essere risolti con dati precedentemente consegnati o elaborati dai nostri Uffici, le indicazioni alla compilazione che ci permettiamo di dare sono le seguenti:

  1. nella stesura della domanda provvedete a compilare i soli campo che abbiamo evidenziato in giallo; e precisamente
  2. nella prima pagina i dati anagrafici e scegliendo la casella che Vi definisce Persona Fisica (secondo flag) indicando la Vostra P.IVA, la residenza e, per quanto concerne la data di iscrizione, questa dovrebbe essere corrispondente all’inizio attività (titolarità della licenza), nel dubbio è un dato che potete richiedere ai nostri uffici;
  3. nella seconda pagina (scheda 1 (1/3)) non dovete compilare alcuna riga ma prestare attenzione, leggendo, alla dichiarazione che andate a produrre; con particolare attenzione agli impegni  del punto 7 & 8 accettati nei passaggi precedenti;
  4. nella terza pagina (scheda 1 (2/3)) deve essere compilato
    1. il codice ATECO (punto 12) che abbiamo già evidenziato corretto 493210;
    2. le ragioni della richiesta che invitiamo a definire sostegno alla liquidità d’impresa; 
    3. invitiamo a prestare massima attenzione nell’indicare al punto 15 il riferimento dell’anno di registrazioni dei ricavi, che se in attività da prima del 1 gennaio 2019 è sempre 2018 ultima D.R. presentata (scelta da noi indicata) apponendo il flag su ultima dichiarazione fiscale presentata; ma diversa se si è iniziata l’attività dopo questa data , nel qual caso deve essere indicato 2019, indicando più sotto l’opzione valida per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019  -autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 200 n. 445; qui deve essere anche indicato il valore dei ricavi lordi (anche comprensivo del ravvedimento qualora si sia utilizzato in sede di compilazione D.R.) che estraiamo:
      1. dalla D.R. 19-redditi 2018- se Impresa con inizio antecedente al 1° gennaio 2019 (come spiegato sopra)
      2. oppure con un calcolo/somma dei Corrispettivi consegnati per la registrazione della contabilità 2019 (seguire le istruzioni soprascritte in rosso),
  5. nella quarta pagina (scheda 1(3/3)) deve essere indicato l’indirizzo mail per le comunicazioni (non è necessario,anzi sconsigliato, indicare la PeC) apponendo la data e il timbro (sufficiente scrivere in stampatello indicando i dati della Ditta) convalidato dalla firma.
  6. nella quinta pagina (scheda 2 (1/2)) troviamo le spiegazioni di quanto compileremo nella pagina successiva ma non necessita di alcuna compilazione;.
  7. diversamente nella sesta pagina (scheda 2 (2/2)) andremo ad indicare:
    1. al punto 1. Tipo di impresa indicheremo autonoma (vedi indicazioni della  pagina precedente scheda 2 (1/2))
    2. al punto 2. Dimensioni dell’impresa indicheremo
      1. nello spazio riservato agli occupati (ULA) 
        1. (1) se Impresa formata dal solo Titolare,
        2. (2/3) se presenti dei Collaboratori ,
    3. a questo punto dobbiamo tornare a indicare il Fatturato (in migliaio di euro) ripetendo l’indicazione già presentata nel passaggio di terza pagina (qui indicati al punto 4.3.1); non inserire il totale di bilancio perchè non necessario;
      1. infine completare inserendo la data del periodo di riferimento, che ricordiamo essere 31/12/2018 salvo per coloro che hanno iniziato dopo pale data e auto-certificano il reddito.
      2. nel riquadro successivo porre il flag  su Microimpresa, apporre la data, il timbro e la firma;
  8. nelle successive pagine settima e ottava (scheda 2 (2/2)) non necessitano compilazioni, basta solo la lettura.

 

a questo punto è possibile inoltrare la domanda tramite Posta Elettronica (anche non certificata -mail normale) all’Ente prescelto -BANCA, INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONFIDI- allegando una fotocopia dei propri documenti (consigliamo sempre di allegare anche la Carta Nazionale dei Servizi dove è riportato il Codice Fiscale.

Buon Lavoro

Tar annulla provvedimenti AGCM a favore di My Taxy

Il TAR del LAZIO si è pronunciato in merito al ricorso che le Cooperative RADIOTAXI, con in testa le milanesi TAXIBLU e AUTORADIOTAXI 8585, accogliendo le segnalazioni delle suddette Cooperative in merito alle norme che regolano tramite il C.C. il diritto di esclusiva nei rapporti societari.

I tribunali riconoscono e applicano sempre la legge, non piegandosi alle Multinazionali. Peccato che nel nostro paese si debba spendere tempo e danari in processi/ricorsi per farla rispettare.

Pavia e Ansaldo che ha assistito con successo le due società cooperative del servizio di trasporto taxi di Milano, Consorzio TaxiBlu 4040 e Autoradiotassì 8585, nell’ambito del procedimento avviato dall’AGCM, riguardante l’utilizzo delle applicazioni come My Taxi per la prenotazione delle corse.

La vicenda trae origine dal procedimento avviato dall’AGCM nel gennaio 2017, a seguito della segnalazione di My Taxi, e conclusosi con l’accertamento della sussistenza di un fascio di intese verticali derivante dalle clausole di esclusiva contenute all’interno degli statuti o regolamenti delle società cooperative taxi.

Con una serie di sentenze pubblicate il 29 aprile il Tar Lazio ha annullato integralmente i provvedimenti dell’Autorità Antitrust censurandone i passaggi fondamentali dell’istruttoria e della motivazione e concludendo per l’assenza di un reale apparato probatorio circa l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra le società ricorrenti.

2019_sentenza TAR LAZIO_ricTblu_N. 11174_2018 REG.RIC_

2019_sentenza TAR LAZIO_ric8585_N. 11181_2018 REG.RIC_

Per Pavia e Ansaldo ha operato un team composto dai soci Marco GiustinianiFilippo Fioretti (nella foto), Nico Moravia e dagli associati Maria Rosaria Raspanti e Tommaso Filippo Massari.

Autoradiotassì è stata assistita anche dagli avvocati Davide Viganò e Dario Ippolito.

Grazie alle Cooperative e ai loro Soci

in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge in materia di trasporto pubblico non di linea – NCC –

E’ stato pubblicato sulla G:U n° 160 del 12 febbraio 2019 la conversione in Legge del Decreto Semplificazione che raccoglie disposizioni in materia di Trasporto Pubblico non di linea, con riferimento alle norme per Noleggio con Conducente (NCC). (posto in allegato)

2019_GUn160_12_02_DL135NCC

Racchiude il testo del Decreto Legge 29 dicembre 2018  n° 143 pubblicato in G.U. n°301 del 29 dicembre 2018 (posto in allegato)

G.U. generale anno 159 n 301 disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblibi non di linea

Legge 23 marzo 2016 n. 41 – Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

 

Omicidio_stradale

In allegato diffondiamo la circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/a2251/16/124/88 del 25.03.2016, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative (indirizzate agli operatori di Polizia Stradale) in materia di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali (l. 23.3.2016 n.41 – G.U. n.70 del 24.3.2016).

Circolare sul reato di Omicidio stradale

Omicidio stradale e reato di lesioni personali – Osservazioni e richiesta di sospensione temporanea decadenza ex art. 59 c.1 Regolamento regionale 2/2014

 

Legge 23 marzo 2016 n° 41, recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n° 274.

Egr. Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia A. Sorte

Egr. Sindaco di Milano G. Pisapia

Spett.le Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia

A tutti i componenti della Conferenza del Servizio Taxi nel Bacino Aeroportuale

 

OGGETTO:          Legge 23 marzo 2016 n° 41, recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n° 274

 

Con la pubblicazione sulla G.U. n° 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge in oggetto la quale introduce nell’ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada.

Pur senza entrare nel merito specifico della norma introdotta, è necessario sottolineare che, tra l’altro, sono profondamente modificate le sanzioni amministrative accessorie per i reati di cui agli art. 589 bis e 590 bis del Codice Penale, con una specifica estensione della sospensione cautelare della patente di guida e/o la revoca della patente stessa.

Tali significative modificazioni entrano a variare il quadro legislativo nel quale è stato varato, con la DGR X/1602 del 4/4/2014 il “Regolamento del Servizio Taxi nel Sistema Aeroportuale Lombardo” il cui quadro operativo sanzionatorio trova applicazione con l’inizio della operatività della Commissione Tecnica Disciplinare di cui all’art. 60 R.R., n° 2/2014.

Premesso che il Regolamento di cui alla DGR X/1602 del 4/4/2014 prevede con il concatenamento degli articoli:

art. 50   Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi

il cui comma 8 stabilisce che: a partire dall’avvio del procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione applicata ai sensi degli art. 55 e 56, il soggetto interessato NON può trasferire la licenza ai sensi dell’art. 16

art. 51   Ritiro dei contrassegni della licenza

il cui comma 1 lettera h) stabilisce: in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della Strada, è previsto il ritiro immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea dei documenti di circolazione e/o di guida del conducente, oppure laddove è prevista la sospensione immediata della circolazione del veicolo stesso.

art. 57   Decadenza della licenza

Il cui comma 1 lettera b) stabilisce che “il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione Tecnica Disciplinare, dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza nei seguenti casi:

… omissis …

  1. b) mancata documentazione, nei termini previsti dall’art. 15, c. 1 dei requisiti previsti o mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7 c. 1 lett. f), g), h), i) e j).

 

Constatato peraltro che la “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” n° 21 del 15/1/1992 stabilisce all’art. 9 (trasferibilità della licenza) il principio di trasferibilità della stessa da parte del titolare che “sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida”;

per quanto sommariamente esposto si richiede l’avvio, con urgenza, di una attenta e congiunta analisi della normativa regolamentare del R.R. 2/2014 con particolare riferimento all’entrata in vigore della legge 23/3/2016 n° 41 ed al meccanismo di automatica decadenza della licenza taxi a nostro avviso abnorme ed extra lege 21/92, nelle more di realizzazione dell’analisi richiesta

SI CHIEDE

la sospensione temporanea del meccanismo di automatica decadenza prevista dal comma 1 dell’art. 59 del vigente regolamento R.R. 2/2014.

 

Il Segretario Generale

Nereo Villa