LEGGE 15 gennaio 1992 , n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autoservizi pubblici non di linea
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e
che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e
secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante
e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Art. 2.
Servizio di taxi
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad
una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo
pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli
organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio;
il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono
all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni
stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di
tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con
natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le
cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove
possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le
disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della
navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei
traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro-
cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
Art. 3
Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza
specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento
dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di
attracco.
Art. 4.
Competenze regionali
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni
nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici
non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni
amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di
realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea
con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione
economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati
all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1
disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a
mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni
consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e
all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e'
riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle
associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni
possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione
uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze
comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 5.
Competenze comunali
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad
ogni singolo servizio;
b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio
di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 6.
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il
possesso del certificato di abilitazione professionale previsto
dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e
successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita
commissione regionale che accerta i requisiti di idoneita'
all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla
conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le
regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono
i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per
il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare
attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della
licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio
determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al
servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino
gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
Art. 7.
Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita',
possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla
cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le
altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le
attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o
l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 8 Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita' di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. 4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 9.
Trasferibilita' delle licenze
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona
dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento
della prima.
Art. 10.
Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei
requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e
puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici
elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone
iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato
con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del
sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire
lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1
della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere
stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un
contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-
bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere
uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
Art. 11
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono
circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai
regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono
effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato
la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente
per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di
autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E'
tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi
pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita'
competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali,
aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni
sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone,
possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purche' la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al
servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate
e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei
varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
Art. 12.
Caratteristiche delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di
tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e'
deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata
a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti
sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un
contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati
un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio
pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate
di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello
stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero
progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto
l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture
adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1 gennaio
successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova
immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di
noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte
catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto
del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 13.
T a r i f f e
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del
trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo
calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate
dalle competenti autorita' amministrative.
2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base
chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con
conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il
trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali; la
prestazione del servizio non e' obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i
criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e
massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 14.
Disposizioni particolari
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili
a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5,
dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il
trasporto di soggetti portatori di handicap, nonche' il numero e il
tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di
soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base
ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e
dell'intensita' del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le
autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo
del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture
immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla
legislazione statale e le altre agevolazioni previste da
provvedimenti adottati dalle regioni.
Art. 15.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi
alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 