Art. 29
(Visita di controllo e modalità di svolgimento)
1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi sono soggette a visite di controllo straordinarie a campione da parte del Comune che ha rilasciato la licenza o altro Comune del bacino con esso convenzionato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell’espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.
(11) 4. Le visite di controllo vengono effettuate dal Comune avvalendosi di apposita Commissione tecnica, costituita con atto del Comune, singolo o delegato in caso di stipula di convenzione tra comuni. La Commissione è formata da 3 esperti tecnici e da 1 rappresentante degli Organi di vigilanza e i relativi oneri sono a carico del Comune. Ai lavori della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti al fine di monitorare la correttezza delle operazioni di verifica.
5. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell’ora che sono – di volta in volta – comunicati ai titolari delle licenze taxi. I titolari di licenza hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
7. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d’esercizio e/o i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.
8. Ai titolari di licenza d’esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
9. Sulla licenza di esercizio delle auto pubbliche ritenute idonee dalla Commissione di cui al
c. 4 viene apposto il visto comprovante l’avvenuta visita.
10. Alle auto pubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, oppure per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente regolamento, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione.
Art. 30
(Taxi di scorta e abbinamento)
1. Nell’ambito dell’organizzazione operativa del servizio, il Comune capoluogo di provincia o della città metropolitana può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, che possono essere assegnate a tutti gli operatori dei comuni appartenenti alla rispettiva provincia o città metropolitana, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio.
(13) 2. L’uso dei taxi di scorta può essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all’
art. 29 ed in tutte le ipotesi in cui l’autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. Nei casi di cui al c. 2, in alternativa all’uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
a) i turni di servizio in uso agli operatori interessati siano diversi e non sovrapponibili, anche parzialmente, tra loro;
b) le licenze degli operatori interessati siano state rilasciate dallo stesso Comune, salvo il caso di specifico accordo tra Comuni integrati nel bacino che abbia delegato ad uno di essi la gestione integrale dei turni di servizio.
4. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono le condizioni per il rilascio e l’uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l’accessibilità a tale servizio.
5. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel rispetto dell’art. 7, c.1, lett. b) e c), della
l. n. 21/92, di organismi associativi di categoria.
6. La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell’organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle vigenti norme di legge.
7. Le licenze rilasciate non sono trasferibili a terzi.
8. Nel corso di un anno non può essere concesso l’uso del taxi di scorta per un periodo superiore a 120 giorni alla stessa persona, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Comune.
Art. 31
(Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione di tali posteggi, nonché l’installazione di eventuali colonnine telefoniche. Il Comune deve garantire la fruibilità delle colonnine telefoniche o altre tecnologie di chiamata a tutti gli operatori i cui Comuni integrati nel bacino abbiano compartecipato ai relativi costi di installazione e manutenzione.
2. Al fine di garantire l’operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino deve essere allestito almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata. L’allestimento dei dispositivi di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
4. Salvo quanto previsto dall’
art. 33, c. 5 per l’organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le aree ferroviarie, l’utente del servizio è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (capacità del bagagliaio, numero di posti offerti, strumenti di pagamento, disponibilità del tassista al trasporto degli animali, accessibilità del veicolo) o alla conoscenza di determinate lingue straniere, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
(14) 5. Per soddisfare in luogo le richieste dell’utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto verso la fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
6. E’ in ogni caso vietato l’accodamento di taxi fuori turno nel posteggio.
7. E’ vietato il carico dell’utenza in vista del posteggio qualora nello stesso vi siano taxi o clienti in attesa.
8. E’ vietato agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
9. Il presente articolo non si applica allo stazionamento presso gli aeroporti e le aree ferroviarie disciplinato dall’
art. 33.
Art. 32
(Ambiti operativi territoriali)
1. Gli operatori legittimati al servizio taxi all’interno del bacino hanno l’obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie del bacino sull’intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la regione di seguito elencate:
2. Gli operatori del servizio taxi hanno l’obbligo della prestazione del servizio sull’intero territorio delle province ricadenti nel bacino per le corse che non originano da uno degli aeroporti ma da uno dei Comuni integrati nel bacino.
3. Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell’integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l’effettiva reciprocità, compresi quelli derivanti dalle regolamentazioni di accesso alle zone a traffico limitato.
(15) 4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, su richiesta del Comune interessato che non risulti integrato nel bacino, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare gli operatori dei Comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio taxi, con le modalità di cui all’
art. 31 e di cui al
c. 2 del presente articolo.
Art. 33
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione, le richieste di servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario possono essere accolte dagli operatori in coda unicamente presso le apposite aree di stazionamento e nei limiti di durata del turno di servizio. E’ in ogni caso vietato l’accodamento dei taxi fuori turno, sia nelle aree di carico sia in quelle di accodamento.
2. L’ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell’utenza presso gli aeroporti è determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato dall’
art. 11, c. 7, della l. n. 21/92.
3. Al fine di garantire l’operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino ove siano presenti stazioni ferroviarie deve essere allestito almeno un posteggio, in prossimità delle stesse. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione del posteggio; l’installazione di eventuali colonnine telefoniche o di altre tecnologie di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
4. Gli operatori del servizio taxi devono rispettare l’ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l’obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel
precedente art. 32, c. 1, fatto salvo quanto previsto dall’
art. 41, c. 7 e 46, c. 2.
5. E’ facoltà degli utenti del servizio scegliere l’autovettura, limitatamente a quelle che stazionano presso la banchina di carico, qualora:
a) i richiedenti siano in numero superiore a quello dei posti offerti;
b) il volume del carico dei bagagli sia superiore alla capacità del taxi disponibile;
c) i richiedenti intendano corrispondere l’importo della corsa a mezzo di strumento di pagamento elettronico, qualora l’operatore ne sia sprovvisto;
d) sia richiesto il trasporto di animali non compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile.
6. Al fine di garantire l’ordinato e corretto svolgimento del servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario, le società di gestione degli scali aeroportuali e delle stazioni possono destinare apposito personale che – su richiesta dell’utenza del servizio taxi e secondo le modalità definite dalle società di gestione, dandone comunicazione ai competenti uffici regionali – fornisce le indicazioni utili ad agevolare l’utilizzo del medesimo servizio.
Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di stazionamento e alle banchine di carico)
1. Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti negli ambiti aeroportuali, nel caso in cui l’accesso dei taxi alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti sia regolato mediante sistemi tecnologici automatizzati, i conducenti devono attenersi alle disposizioni dell’autorità aeroportuale che regolamentano la gestione della viabilità, nonché a quelle di cui al presente regolamento.
2. Nel corso dell’espletamento del turno di servizio assegnato, è consentito l’accesso alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti al veicolo taxi munito dell’apposito supporto tecnologico abilitato all’apertura automatizzata dei varchi.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i Comuni integrati, anche attraverso la gestione centralizzata dei dati, il competente ufficio del Comune capoluogo di regione espletate le opportune verifiche, provvede a:
a) fornire i supporti tecnologici da collocare a bordo dei mezzi e inserirvi i dati delle licenze taxi, comunicati dai singoli Comuni integrati nel bacino, necessari a consentire l’ingresso ai varchi automatizzati;
b) applicare in modo inamovibile i supporti tecnologici a bordo del mezzo;
c) sostituire i supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi nonché in caso di sostituzione del veicolo, provvedendo a disabilitare il supporto dismesso e abilitando il nuovo (con contestuale recupero dell’eventuale credito residuo). La sostituzione del supporto deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla richiesta ed in tale periodo è inibito l’ingresso del veicolo interessato dalla sostituzione;
d) registrare le variazioni dei turni di servizio, così come assegnati dai singoli Comuni integrati nel bacino, secondo modalità e termini definiti con apposito atto regionale, al fine di consentire l’efficiente gestione del sistema automatizzato;
e) trasferire tempestivamente i dati degli operatori taxi alla centrale informatica del gestore aeroportuale che provvede alla gestione centralizzata dei flussi delle auto alle aree di stazionamento e alle banchine di carico.
4. I singoli Comuni integrati sono tenuti a comunicare, secondo modalità e termini stabiliti dai competenti uffici regionali, i dati dei titolari di licenza e relative variazioni, ivi inclusi i turni di servizio, al competente ufficio del Comune capoluogo di regione. In assenza di tali comunicazioni non è consentito l’accesso ai varchi automatizzati dei veicoli, ancorché muniti dei necessari supporti tecnologici.
5. Gli operatori taxi che intendono svolgere il proprio servizio presso gli aeroporti in cui sono stati installati sistemi tecnologici di ingresso automatizzati sono tenuti a:
a) dotare i veicoli del supporto tecnologico abilitato all’apertura automatizzata dei varchi per accedervi mediante pagamento al gestore aeroportuale dell’importo stabilito ai sensi dell’
art. 35, c. 4. La mancanza del medesimo supporto a bordo del mezzo comporta il divieto di accedere alle aree di stazionamento e alle aree di carico dell’aeroporto;
b) mantenere in perfetto stato di conservazione i medesimi supporti e rispettare le disposizioni di cui al
c. 3 in caso di sostituzione degli stessi;
c) rispettare le modalità definite dall’autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l’accesso, la sosta e l’acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato;
d) rispettare il corretto utilizzo delle aree e delle strutture al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di regolarità e sicurezza.
6. La società di gestione aeroportuale:
a) disciplina le modalità e le condizioni di accesso e stazionamento dei taxi all’interno delle aree aeroportuali, ivi inclusa la determinazione di un livello di reinserimento favorevole nella procedura di carico delle ‘corse brevi’;
b) garantisce l’accesso ai dati statistici operativi, con finalità di monitoraggio, a Regione e agli Enti locali interessati;
c) garantisce la disponibilità di personale addetto al controllo e alla vigilanza, nonché di personale preposto all’incarrozzamento degli utenti, che svolge un servizio di cortesia, fra le cui finalità vi sono l’informazione dell’utenza in ordine alle tariffe, alla disponibilità delle vetture e ai recapiti cui indirizzare eventuali reclami. La presenza di personale addetto all’incarrozzamento degli utenti è prevista dalla competente società di gestione per entrambi gli scali di Malpensa e Linate. Per i restanti scali del bacino aeroportuale è riservata la facoltà, in capo alle competenti società di gestione, di dotarsi di personale addetto all’incarrozzamento;
d) può, in deroga alla lett. c) del c. 3, procedere, all’interno delle aree aeroportuali dotate di sistemi di accesso automatizzato, alla sostituzione dei supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi dandone tempestiva comunicazione al Comune capoluogo di regione o ai Comuni capoluogo di provincia nei casi di cui al
c. 7;
e) può convenzionarsi con i Comuni capoluogo di provincia per l’espletamento delle procedure necessarie ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al
c. 7.
7. I Comuni capoluogo di provincia possono provvedere allo svolgimento delle attività di cui al
c. 3, previo parere degli uffici regionali competenti in ordine all’adeguatezza delle dotazioni tecniche e organizzative necessarie all’espletamento di tali attività. In tal caso i singoli Comuni integrati effettuano le comunicazioni di cui al
c. 4 al Comune capoluogo della rispettiva provincia.
Art. 35
(Tariffe del servizio taxi)
1. Gli operatori dei Comuni integrati nel bacino hanno l’obbligo di applicare la tariffa unica di bacino determinata con apposita delibera della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’art. 61; è fatta salva la facoltà:
a) per i Comuni del bacino di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l’applicazione, per percorsi aventi origine e destinazione all’interno del comune, di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l’introduzione di specifiche agevolazioni;
b) per la Giunta regionale di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l’applicazione di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l’introduzione di specifiche agevolazioni per tutto il territorio del bacino.
2. L’importo indicato dal tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale sia nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento o costo aggiuntivo, fatti salvi i pedaggi autostradali:
a) di sola andata, qualora la destinazione sia all’interno del bacino;
b) di andata e ritorno qualora la destinazione sia al di fuori del bacino.
3. In relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta regionale, i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con appositi atti regionali, sentita la Conferenza di cui all’art. 61, e riguardano il viaggio di andata o ritorno effettuato mediante corse dirette senza fermate, su percorsi prestabiliti e con prezzi omnicomprensivi, che includono tutte le spese, supplementi o costi aggiuntivi, quali pedaggi autostradali, l’equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico dell’utente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi, nonché l’importo per l’accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti. L’applicazione di tali tariffe comporta che spetti all’operatore del servizio taxi scegliere il tragitto più idoneo, anche in termini di tempo e percorrenza, per raggiungere il luogo indicato come destinazione. Nel caso in cui l’utente, durante il tragitto predeterminato, chieda di raggiungere una località diversa da uno dei punti di destinazione dei percorsi predeterminati, l’operatore del servizio taxi, a fine corsa, richiede il pagamento dell’importo risultante dal tassametro. Per quanto riguarda la tratta Milano-Malpensa, si precisa che per Malpensa si intende indifferentemente il Terminal 1 o il Terminal 2 e che si applica la tariffa predeterminata anche qualora:
a) l’utente, in prossimità del Terminal 1 o 2, decida di cambiare destinazione e dirigersi verso il Terminal 2 o 1;
b) due utenti utilizzino lo stesso taxi, ma abbiano come punto di arrivo e/o di partenza rispettivamente il Terminal 1 e il Terminal 2.
In caso di prenotazione attraverso una delle modalità di chiamata di cui all’art. 45, c. 1, lett. c) e d), l’operatore del servizio taxi, ai fini dell’applicazione della tariffa predeterminata omnicomprensiva, è tenuto a tollerare un ritardo massimo dell’utente pari a 5 minuti, tempo calcolato dall’arrivo del taxi al punto di chiamata sino all’arrivo dell’utente, oppure, nel caso di chiamata differita a mezzo radiotaxi, il ritardo è calcolato a partire dall’orario previsto di arrivo all’indirizzo dell’utente. Qualora il ritardo dell’ utente si protragga oltre tale limite, l’operatore è autorizzato a chiedere all’utente che intenda comunque avvalersi della tariffa predeterminata, in aggiunta, il pagamento a tassametro del ‘tempo d’attesa’ calcolato con la seguente modalità:
– prezzo a tassametro acceso, a partire dal momento della partenza dell’operatore dal parcheggio taxi sino al momento di presa in carico dell’utente, decurtato del costo della cosiddetta ‘bandiera’, corrispondente al costo iniziale diurno feriale del servizio.
4. I costi di gestione dei sistemi tecnologici automatizzati per l’accesso alle banchine di carico degli aeroporti sono contabilizzati nel calcolo del valore teorico delle tariffe predeterminate, derivante dall’applicazione del meccanismo automatico di adeguamento di cui al
c. 9, prima dell’applicazione delle regole di arrotondamento definite dalla Giunta regionale. Nella tariffa predeterminata sarà inserito il valore che permetterà la copertura dei costi di installazione e di gestione dei sistemi, come definito da apposito gruppo tecnico di lavoro composto da Regione, dalla Provincia territorialmente coinvolta, dal Comune capoluogo di Regione e dalla Società di gestione aeroportuale.
5. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi visibili ed esposti all’interno dell’autovettura sul retro del sedile anteriore del passeggero. L’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria deve essere pubblicizzata in maniera completa, corretta e trasparente, a tutela dei consumatori, in posizione chiaramente visibile dall’esterno del veicolo.
6. L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo in funzione.
7. A richiesta del passeggero, il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta firmata – predisposta in conformità al modello determinato dalla Regione – contenente l’indicazione del prezzo della corsa ordinaria o predeterminata, la data di inizio del servizio e riportante il numero della licenza e del Comune che l’ha rilasciata. E’ riservata all’utente la facoltà di richiedere sulla ricevuta la compilazione delle indicazioni relative alla località d’inizio e di fine della corsa, al giorno e all’ora in cui è terminata.
8. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate dal Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all’
art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
9. I livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza di cui all’
art. 61, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all’adeguamento tariffario devono prevedere l’applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita, anche mediante aggiornamento da remoto.
(16)
Art. 36
(Controlli tariffari)
1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’
art. 35 e deve essere sigillato, come previsto dall’
art. 25, a cura degli uffici delle competenti strutture organizzative dei Comuni capoluogo di provincia integrati nel bacino. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale preposto a tali incombenze.
2. In deroga al
c. 1, ed unicamente nei casi in cui è impossibile l’intervento presso gli uffici ivi indicati a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l’intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell’ufficio indicato.
3. L’apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all’utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.
4. La Regione, nell’ambito dell’attività di vigilanza, assicura la corretta ed omogenea applicazione del sistema tariffario nel bacino, individuando nelle competenti strutture dei Comuni capoluogo integrati nel bacino, gli uffici preposti ad effettuare, relativamente agli ambiti provinciali di appartenenza, il controllo, anche straordinario a campione, e a certificare la conformità degli apparecchi tassametrici alle prescrizioni e ai vincoli fissati dalla presente disciplina.
5. Il titolare della licenza taxi e l’eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione del funzionamento, in base alla normativa vigente.
Art. 37
(Turni di servizio)
1. I turni, articolati in ordinari e integrativi, devono garantire la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore, tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale, sia della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi Comuni integrati nel bacino.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all’art. 61, definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori, sulla base dei seguenti criteri:
a) ogni turno di servizio continuo non può essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo non può essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
b) l’inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall’inizio del turno è possibile l’accodamento fuori dal territorio provinciale;
c) nel caso di doppio conducente il totale massimo dei turni non può superare le 16 ore giornaliere effettuabili sull’intero bacino;
c bis) turni integrativi non superiori a n. 4 ore effettuabili dallo stesso operatore esclusivamente nell’ambito del territorio comunale del comune, con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, che ha rilasciato la licenza. Il totale massimo dei turni, nella combinazione tra turnazioni ordinarie e turnazioni integrative, non può superare le 16 ore giornaliere;
(17) d) una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull’intero bacino esclusivamente con il secondo autista. Devono essere garantite nella combinazione delle turnazioni ordinarie e integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero.
3. I turni di servizio sono determinati da ogni Comune nell’ambito della tabella di cui al
c. 2, anche in relazione alle esigenze di ambito locale, e possono essere cambiati decorsi almeno 5 giorni dall’effettuazione dell’ultimo cambio, salvo l’introduzione di apposita strumentazione telematica per il cambio turno.
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, anche nei Comuni non integrati nel bacino nei casi di cui all’
art. 32, c. 4, su richiesta del Comune territorialmente competente, il Comune capoluogo di regione può introdurre deroghe temporanee alla disciplina di cui al presente articolo per il carico e/o lo stazionamento in attesa dei clienti, valide per tutti gli operatori del bacino.
Art. 38
(Contrassegni del turno di servizio)
1. Nell’espletamento del servizio, per garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti e supportare efficacemente l’attività di vigilanza, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati in modo identico, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, in conformità alle prescrizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. I contrassegni devono contenere le indicazioni relative al turno ordinario e a quello integrativo.
2. I contrassegni devono essere interamente leggibili dall’esterno e collocati nel seguente modo:
a) quello di maggiori dimensioni – di cm. 15 per 15 – sul lunotto in alto a destra secondo la direzione di marcia;
b) quello di minori dimensioni – di cm. 10 per 10 – sul parabrezza in alto ed al centro.
3. I contrassegni del turno ordinario e integrativo sono forniti dalle competenti strutture organizzative del Comune a spese del titolare della licenza. Il Comune deve tenere un registro dei turni assegnati, anche in formato elettronico, consultabile da tutti i Comuni integrati nel bacino.
4. La Giunta regionale può individuare altre forme per l’indicazione del turno di servizio dei taxi nonché le modalità atte a contraddistinguere il turno integrativo da quello ordinario. I contrassegni dei turni delle licenze che hanno attivato il secondo conducente devono contenere la foto degli autisti.
Art. 39
(Taxi fuori servizio)
1. Le auto pubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
a) non siano in turno, oppure sia scaduto il termine del turno di servizio;
b) l’autovettura sia guasta oppure quando il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) il conducente abbia un malore;
d) il titolare sospende il servizio ai sensi dell’
art. 21;
e) vengano ritirati durante il turno i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento per l’espletamento del servizio;
f) il conducente goda delle ferie o del riposo settimanale.
2. Le auto pubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta ‘Fuori Servizio’.
3. Quando l’auto pubblica è fuori servizio non può effettuare corse.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l’utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base del parametro iniziale del costo chilometrico commisurato al percorso ancora da compiere. In caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all’
art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.