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23_DL OMNIBUS Taxi_08.09 -DL 104 art. 3 del decreto OMNIBUS

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto areo, i quali, a causa dell’esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;

RITENUTA la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l’offerta del servizio pubblico locale non di linea;

RITENUTA, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell’Unione europea;

CONSIDERATA, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell’Unione europea e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;

CONSIDERATA la necessità e urgenza di potenziare il servizio taxi per fronteggiare i deficit temporanei di offerta che stanno interessando i comuni nei quali si ravvisano problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea a fronte dell’incremento dell’afflusso turistico;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell’ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;

CONSIDERATA la necessità e urgenza, correlata agli aumenti eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di intervenite in relazione all’individuazione della base di calcolo per aggiornamento annuale dei canoni di concessione da applicare ai concessionari delle aree gestite dalle Autorità di sistema portuale; CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia ambientale volte a consentire la possibilità per le regioni di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e di smaltimento dei rifiuti agli enti locali;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finanziarie in materia di incentivi per l’efficienza energetica degli edifici unifamiliari e di andamento del credito e del costo degli interessi;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, del turismo, per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 3

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

  1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all’attuazione del decreto di cui all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
  2. a) l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
  3. b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992.

 

  1. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21- 60 e 61-135 di g/km di CO2.
  2. Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l’indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l’Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all’indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al quarto periodo può essere interrotto dall’Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
  3. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l’incentivo di cui al comma 4 per l’acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
  5. a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
  6. b) ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
  7. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura “de minimis”.
  8. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024. Con i decreti del Presidente del Consigli dei ministri attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.
  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell’intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  10. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
  11. a) all’articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

 

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.».

  1. b) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,»;
  2. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

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